Sono agli sgoccioli le nomine da GPS per l’anno scolastico 2022/23. Negli ultimi bollettini pubblicati dagli Uffici Scolastici le ultime nomine conferite al 31 agosto o 30 giugno 2023. Perché gli Uffici Scolastici possono conferire ancora incarichi se in base all’OM n. 112 del 6 maggio 2022 dopo il 31 dicembre la competenza è passata ai Dirigenti Scolastici? Lo spieghiamo attraverso il quesito inviato da una docente a [email protected]
Il quesito
“Nell’undicesimo e ultimo turno di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle lezioni della provincia di *** mi è stato assegnato un incarico annuale per la mia classe di concorso ***. Nonostante ciò, al momento della presa di servizio, mi è stato comunicato dalla segreteria che mi avrebbero preparato il contratto fino al 30/06, quindi fino al termine delle attività didattiche.
La motivazione addotta sarebbe legata al fatto che l’assegnazione delle cattedre vacanti assegnate dopo il 31/12 dovrebbe tornare ad essere competenza del Dirigente, che avrebbe facoltà di convocare da GI e predisporre contratti al 30/06.
Oltre al fatto che non trovo alcun riferimento normativo aggiornato in merito, mi chiedo come possa la mia nomina essere di competenza del Dirigente, se sono stata assegnata ad un istituto da un regolare bollettino GPS (seppure pubblicato dopo il 31/12)“
Le nomine da GPS sono su posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre 2022
Se da una parte è vero che l’OM n. 112 del 6 maggio 2022 individua i Dirigenti Scolastici per la competenza nell’attribuzione delle supplenze dei posti che si rendono disponibili dopo il 31 dicembre, dall’altra il termine massimo ultimo di questa tipologia di contratti è l’ultimo giorno di lezione, individuato dai calendari scolastici regionali. Lo abbiamo spiegato nell’articolo
Quindi dopo il 31 dicembre si possono ancora avere due tipologie di procedura
- se il posto era libero prima del 31 dicembre ma l’Ufficio Scolastico non ha fatto in tempo a conferire la supplenza, la competenza rimane dell’ufficio scolastico anche se la nomina avviene a gennaio. Due esempi: i posti liberati dai docenti che hanno assunto servizio da concorso straordinario bis, oppure i posti di sostegno in deroga
- se il posto si libera dopo il 31 dicembre, qualunque sia la circostanza che lo determini, la competenza è del Dirigente Scolastico che può assegnare in questo caso solo supplenza temporanea, quindi max fino all’ultimo giorno di lezione. E NON FINO AL 30 GIUGNO
La nomina conferita dall’Ufficio Scolastico non può essere modificata
La nomina conferita dall’Ufficio Scolastico rispetta pertanto i criteri dell’OM n. 112 del 6 maggio 2022, anche perchè se così fosse non avrebbe senso che a disporle fosse l’ufficio stesso tramite l’algoritmo. Il Dirigente Scolastico può nominare solo da graduatorie di istituto.
La normativa
Ecco cosa dice in proposito l’Ordinanza
art. 2 comma 4
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano
presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili,
resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.
art. 2 comma 5
Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di
esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all’articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11.
art. 2 comma 8
Il conferimento della supplenza si perfeziona con la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che produce effetti
dal giorno dell’assunzione in servizio fino al seguente termine:
a) per le supplenze annuali di cui al comma 4, lettera a), il 31 agosto;
b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettera b), il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine
delle attività didattiche;
c) per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
La supplenza conferita alla docente che ci chiede un parere è
- annuale
- disponibile entro il 31 dicembre quindi si scorre GaE e in subordine GPS e solo se le GPS sono esaurite le graduatorie di istituto
- il contratto deve essere stipulato al 31 agosto perchè il posto è stato configurato dall’ufficio Scolastico come annuale e il termine ultimo non può essere modificato.
La competenza del Dirigente Scolastico nell’attribuzione delle supplenze
Il Dirigente Scolastico può attribuire le supplenze in tre casi
- posti al 31 agosto o 30 giugno da attribuire tramite le Graduatorie di istituto perchè GaE e GPS relative sono esaurite
- posti che si rendono disponibili dopo il 31 dicembre. In questo caso si utilizzano le graduatorie di istituto e la durata max della supplenza è l’ultimo giorno di lezione stabilita dal calendario regionale
- supplenze temporanee – solo da graduatorie di istituto – attribuite per la durata massima dell’esigenza di servizio (maternità, malattia, assenza breve del titolare)
In tutti i casi il Dirigente Scolastico ha competenza esclusivamente sulle nomine conferite da graduatorie di istituto. Non è il caso della collega, che ha una nomina da GPS conferita dall’ufficio Scolastico. Al Dirigente Scolastico in questo caso compete solo la stipula del contratto con i dati dell’Ufficio Scolastico.
La consulenza
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