Supplenze docenti, se si richiede il part time la cattedra al 31 agosto diventa al 30 giugno

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Il docente, cui è assegnata una supplenza al 31/08 e chiede (e ottiene) il part time, avrà modificato il termine di scadenza del rapporto di lavoro al 30/06?

Part-time supplenti

L’annuale circolare sulle supplenze, in merito ai rapporti di lavoro a tempo parziale, così indica:

Il C.C.N.L. 2006-2009 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’articolo 25, comma 6, e l’articolo 39, con particolare riguardo al comma 3, relativamente al personale docente ed educativo, e gli articoli 44, comma 8, 51 e 58 relativamente al personale ATA. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008. 
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Dunque, la circolare:

  1. rinviando al CCNL 2006 – 2009 (tuttora vigente per quanto non previsto nel CCNL 2016/18 che, dopo l’accordo sulla parte economica, sarà a breve riscritto per la parte normativa), ricorda la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 25/6 CCNL: L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto  individuale di cui al comma 4 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro; art. 39/3 CCNL: L’Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all’atto dell’assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati  …);
  2. precisa che le disponibilità derivanti da part-time (quindi in caso di spezzoni orario che residuano in seguito alla sottoscrizione di un contratto part-time) sono coperte con contratti al 30/06.

Evidenziamo che la richiesta di part-time:

  • riguarda (nel caso di personale supplente) i soli aspiranti con contratto al 30/06 e al 31/08;
  • va presentata dopo l’assunzione in servizio;
  • può essere accolta, soltanto se non sia stata superata l’aliquota del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua  previsti per la dotazione organica medesima.

Quesito

Un nostro lettore chiede:

D.1 In caso di assegnazione – da Gps, GI o Mad – di cattedra al 31 agosto, è possibile chiedere la riduzione dell’orario contrattuale con orario part-time?

R2. Sì. Come sopra riportato, effettuata l’assunzione in servizio, è possibile chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

D2. Ottenuto il part-time, il termine originario della supplenza al 31 agosto resta tale oppure viene rimodulato al 30.06?

R2. Considerato quanto detto sopra, ossia che le disponibilità derivanti da part-time sono coperte con contratti al 30/06, anche il suo contratto avrà durata sino al 30 giugno.

Qui tutte le info sul part-time: riduzione oraria, beneficiari, retribuzione, aliquota …

Qui tutto le info su part-time e personale supplente

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