Supplenze ATA, per la nomina è possibile la delega. Nessuna conseguenza per rinuncia o mancata presa di servizio

Pubblicata la circolare annuale per il conferimento delle supplenze nell’anno scolastico 2022/23. Per il personale ATA nessuna novità importante, in sostanza la circolare ricalca quanto contenuto nella circolare 2021/22, mentre valgono le ormai vecchie regole previste dal DM 430/2000. Cosa succede se un aspirante non può presentarsi alla nomina, o rinuncia alla supplenza, ovvero non si presenta alla presa di servizio?

C’è la possibilità di delega per la nomina:

E’ prevista la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, si legge nella circolare

Allo stesso modo, nessuna conseguenza per chi dovesse rinunciare alla supplenza o essere assente alla presa di servizio

nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui all’articolo 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13 dicembre 2000, n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.

Ciò vale per tutte e tre le fasce. Le supplenze vengono infatti conferite seguendo l’ordine: graduatorie di prima, seconda e infine terza fascia. Si passa alle graduatorie di circolo e di istituto soltanto quando risultano esaurite le altre due graduatorie, ovvero quando non sono più presenti aspiranti disponibili nella graduatoria 24 mesi e in quella ad esaurimento della seconda fascia.

In realtà, il regolamento delle supplenze ATA prevede delle sanzioni per le supplenze conferite sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, comma 1 (graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in caso di esaurimento, gli elenchi provinciali di cui all’articolo 1, comma 4), e quindi di prima e seconda fascia:

la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, per l’anno scolastico successivo;

Ma trattandosi di graduatorie che hanno valenza annuale, giacché si aggiornano ogni anno, la norma non trova applicazione.

Per la terza fascia la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto.

Diverso il caso dell’abbandono della supplenza:

l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.

CIRCOLARE supplenze 2022/23

Le tre fasce

Le graduatorie di prima fascia, 24 mesi, si aggiornano ogni anno e da queste si attinge per supplenze e ruoli. Requisito principale per accedere alla prima fascia è l’aver svolto 24 mesi di servizio, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non consecutivi.

Le graduatorie di seconda fascia sono ad esaurimento, chiuse a nuovi inserimenti. La seconda fascia ATA si utilizza per le supplenze dopo che sono esaurite quelle di prima.

Infine, c’è la terza fascia utilizzata per le supplenze dopo che sono esaurite quelle di prima e seconda fascia. Nelle graduatorie di terza fascia sono presenti i candidati in possesso dei titoli di accesso ai profili professionali previsti dal decreto ministeriale che viene emanato dal Ministero con cadenza triennale. Quelle attuali, essendosi aggiornate lo scorso anno, sono valide fino al 2024.

, 2022-07-30 08:27:00, Pubblicata la circolare annuale per il conferimento delle supplenze nell’anno scolastico 2022/23. Per il personale ATA nessuna novità importante, in sostanza la circolare ricalca quanto contenuto nella circolare 2021/22, mentre valgono le ormai vecchie regole previste dal DM 430/2000. Cosa succede se un aspirante non può presentarsi alla nomina, o rinuncia alla supplenza, ovvero non si presenta alla presa di servizio?
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