Studenti fanno ricorso al Tar contro accorpamento tra le due scuole. I giudici: occorre dimostrare in concreto i danni che si possono subire

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Con ricorso, alunni e rappresentati degli alunni di una scuola, hanno impugnato il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della propria regione, con il quale si è disposto l’accorpamento tra due scuole. Si lamentavano diversi profili di illegittimità in ordine all’accorpamento, si pronuncia il TAR del Lazio con sentenza del 16/05/2022 N. 06133/2022 che ora commentiamo.

Per impugnare l’accorpamento tra due scuole occorre avere un effettivo interesse

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’azione di annullamento davanti al giudice amministrativo richiede la coesistenza di tre condizioni fondamentali:

“a) la titolarità di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo; b) l’interesse ad agire, ovvero la concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale; c) la legittimazione attiva o passiva di chi agisce o resiste in giudizio. (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 994 del 2 marzo 2015).

Il collegio si è soffermato in particolar modo sulla questione dell’interesse ad agire evidenziando che nel caso di specie, si ritiene difettare il requisito dell’interesse ad agire. L’interesse ad agire presuppone la prospettazione di una concreta lesione, da parte dell’atto programmatorio scolastico, nella sfera giuridica degli interessati, lesione, affermano i giudici, che non può ritenersi effetto automatico o implicito di quello che l’amministrazione ritiene, al contrario, un miglior assetto organizzativo della rete scolastica nel territorio, impresso proprio dal Piano avversato……nel dolersi degli strumenti pianificatori di cui si tratta, chi intende contestarne la legittimità deve fornire concreti indizi in ordine alla natura e alla portata dei pregiudizi che discendono innegabilmente e concretamente – o, quanto meno, verosimilmente – dall’attuazione dell’atto o degli atti organizzatori impugnati, non potendo limitarsi a prospettarne il mero pericolo (Cons. Stato 156/2022).

Per i giudici, nel caso in questione, né gli studenti né i genitori subirebbero alcun pregiudizio, atteso che nessuna delle attività didattiche o amministrative verrebbe spostata presso la sede dell’Istituto accorpante, ma esse continuerebbero ad essere erogate presso la consueta sede originaria.  Non merita accoglimento la tesi avanzata da parte ricorrente, afferma il TAR, secondo cui il danno deriverebbe dal fatto che gli alunni che hanno “consapevolmente avviato il loro percorso didattico e di formazione secondaria superiore presso la sede distaccata di un noto Liceo Scientifico – si trovino, poi, a concludere il loro corso di studi come allievi di una succursale di un Istituto Tecnico”.

Se l’accorpamento avviene in scuola eterogenea non si compromette alcun percorso didattico e amministrativo

In primo luogo infatti occorre osservare come l’Istituto di cui fa attualmente parte la scuola originaria non sia esclusivamente un liceo scientifico, ma altresì un Istituto di Istruzione Superiore comprensivo di indirizzi diversi. Esso infatti include al suo interno, oltre all’indirizzo di Liceo Scientifico e Classico, anche il Corso di Agraria, il Corso Turistico, il Corso Costruzione Ambiente e Territorio e il Corso di Amministrazione Finanziaria e Marketing, erogato anche in modalità di corso serale. Pertanto l’istituto risulta essere tutt’altro che una scuola omogenea, ma si tratta di una realtà notevolmente variegata che difficilmente può essere ricondotta ad unico indirizzo. In relazione a tale profilo, i ricorrenti, rileva il TAR, non possono neppure lamentare di subire un danno di carattere amministrativo od organizzativo per effetto dell’accorpamento ad una scuola di indirizzo diverso, atteso che fino ad ora il Liceo ha fatto parte di una scuola disomogenea, naturalmente caratterizzata dalla necessità fronteggiare esigenze notevolmente diversificate. Anche sotto tale aspetto, la situazione del Liceo rimarrebbe immutata.

In secondo luogo,sostiene il TAR laziale, la conclusione del corso di studi presso la succursale di un Istituto Tecnico non comporterebbe altrettanto una lesione per gli studenti, i quali al termine del corso otterranno allo stesso modo un diploma di Liceo Scientifico e non anche un titolo di istruzione superiore rilasciato da un Istituto Tecnico Economico, quale è la scuola considerata.

Il trasferimento del corpo docente non compromette la continuità didattica se ciò non viene provato

Infine, occorre sottolineare che non sono emersi, nel caso in questione, sufficienti elementi per ritenere che da tale provvedimento venga meno la continuità didattica, posto che l’eventuale trasferimento di parte del corpo docente non appare incidere sul citato interesse, né posto in nesso di causalità diretta con il citato provvedimento.

, 2022-11-29 07:15:00, Con ricorso, alunni e rappresentati degli alunni di una scuola, hanno impugnato il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della propria regione, con il quale si è disposto l’accorpamento tra due scuole. Si lamentavano diversi profili di illegittimità in ordine all’accorpamento, si pronuncia il TAR del Lazio con sentenza del 16/05/2022 N. 06133/2022 che ora commentiamo.
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