Si può chiedere il risarcimento danni alla scuola per una bocciatura?

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Nel caso in commento uno studente all’esito dell’anno scolastico è stato promosso con sospensione del giudizio per la presenza di debito scolastico in due discipline. Successivamente, a causa del mancato superamento degli esami di recupero del debito scolastico, il minore non è stato ammesso alla classe superiore. A seguito della mancata ammissione il minore è stato iscritto presso altro Istituto Scolastico mentre i genitori non hanno ritenuto di proporre impugnativa avverso il provvedimento inibitorio. La Sentenza in commento è la n. 00513/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo.

La questione

La ricorrente agisce per veder riconosciuto quello che è stato reputato come un grave inadempimento dell’Amministrazione scolastica rispetto agli obblighi pedagogici e formativi, quale causa della mancata ammissione all’anno successivo, e il conseguente obbligo di risarcimento del danno. Tale inadempimento avrebbe condizionato il negativo profitto scolastico dell’alunno e, dunque, la mancata ammissione alla classe successiva. Più in particolare, la parte ricorrente sostiene che vi sia stata una violazione dell’obbligo formativo scolastico in quanto, non essendo stata applicata la normativa di settore richiesta per i minori “adottivi”, l’alunno non sarebbe stato posto nella condizione di poter colmare i propri “debiti” formativi. A tal riguardo, sostiene che il proprio figlio – essendo stato adottato – sarebbe dovuto essere incluso nella categoria degli alunni con BES (Bisogni educativi speciali) con consequenziale applicazione della relative linee guida di cui alla circolare MIUR del dicembre 2014, le quali prevedono la predisposizione di percorsi didattici personalizzati e calibrati sulle esigenze di apprendimento dei singoli, nonchè la tenuta di costanti contatti con le famiglie ed eventualmente con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso post-adottivo.

Se non si impugna la mancata ammissione alla classe successiva non si possono chiedere danni alla scuola

I giudici, rilevano che  non è stato impugnato il provvedimento di mancata ammissione facendo tempestivamente valere le censure indicate nel ricorso al fine di ottenere l’ammissione alla classe successiva . Per i giudici alla fattispecie si applica, l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “la scelta di non avvalersi della tutela impugnatoria (anche tramite richiesta di misure cautelari), integrando una violazione del canone di buona fede e dell’obbligo di cooperazione, spezza il nesso causale fra provvedimento e pregiudizio e, per l’effetto, in forza del principio di autoresponsabilità codificato dall’art. 30, comma 3, c.p.a. comporta la non risarcibilità del danno evitabile” (Consiglio di Stato sentenza 3334 del 2021). Il ricorso sarebbe comunque inammissibile, conclude il TAR, attesa la genericità della domanda risarcitoria. Dunque per poter avanzare pretese risarcitorie nei confronti della scuola a causa della mancata promozione dello studente è fondamentale a livello procedurale, per il TAR, procedere con l’impugnativa dell’atto principale, ovvero quello della mancata promozione. In mancanza di questo non si può valutare nel merito alcuna pretesa risarcitoria.

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