Se mancano gli strumenti compensativi non è possibile bocciare l’alunno «debole» nell’apprendimento

La sentenza

Consiglio di Stato: l’adozione di una didattica individualizzata e personalizzata è un vero e proprio obbligo che le scuole non possono esimersi dall’osservare

di Pietro Alessio Palumbo

2′ di lettura

In presenza di un alunno con “debolezze” nell’apprendimento la scuola è tenuta a fornire gli elementi di supporto con misure di sostegno individuate da esperti del settore; e a tenerne conto nelle verifiche sul rendimento. Con la sentenza 3402/2022 il Consiglio di Stato ha chiarito che in tali circostanze le istituzioni scolastiche devono garantire l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico le quali tengano conto della “specialità” degli alunni in questione. Adottando una strategia educativa adeguata devono dunque essere introdotti strumenti “compensativi”, ivi compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure “dispensative” da prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere. Se l’applicazione delle descritte metodologie è assente o anche solo carente, la bocciatura dell’alunno anche con molte insufficienze – nella vicenda in cinque materie – è arbitraria; per cui se portata davanti a un giudice amministrativo rischia di saltare con ammissione dello studente all’anno scolastico successivo.

Didattica individualizzata

L’adozione di una didattica individualizzata e personalizzata costituisce un vero e proprio obbligo che le istituzioni scolastiche non possono esimersi dall’osservare. Adempimenti questi ultimi il cui rispetto – secondo il Consiglio di Stato – deve essere considerato ancora più stringente in presenza di una pluralità di disfunzioni dell’alunno. Da ciò deriva anche che in tali casi non è possibile redigere un verbale di scrutinio che si limiti a “sancire” la mancata ammissione alla classe successiva, senza prendere in esame la peculiare condizione dell’alunno poi bocciato. Infatti la scuola deve, non solo predisporre gli strumenti di supporto adeguati al caso concreto, ma, in sede di scrutino finale, anche valutare lo studente alla luce degli specifici disturbi che lo caratterizzano. Nella vicenda grazie al Tar l’alunno era stato ammesso all’anno successivo nonostante le insufficienze. In appello davanti al Consiglio di Stato è stato fondamentale dimostrare che ammesso alla classe successiva l’alunno era poi riuscito a diplomarsi riuscendo persino a ben inserirsi nel mondo del lavoro in breve tempo proprio nel ramo in cui si era specializzato. Con ciò evidenziandosi che una volta che l’Istituto dopo la prima sentenza aveva dato attuazione agli strumenti compensativi, la preparazione dell’alunno era stata finalizzata ai corretti obiettivi.

, 2022-05-10 16:34:00, Consiglio di Stato: l’adozione di una didattica individualizzata e personalizzata è un vero e proprio obbligo che le scuole non possono esimersi dall’osservare, di Pietro Alessio Palumbo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Exit mobile version