Ricostruzione carriera, per i docenti neoassunti servizio pre-ruolo riconosciuto per intero. La norma al vaglio del CdM

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Arrivano notizie interessanti anche per il personale scolastico dal decreto salva-infrazione, che potrebbe entrare nell’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di domani.

In particolare, si prevede con questo provvedimento che la ricostruzione di carriera per i soli docenti neo-assunti del servizio pre-ruolo avverrà per intero sull’effettivo servizio prestato senza più il raffreddamento di un terzo del servizio superiore ai quattro anni di supplenza come attualmente previsto, a seguito delle sentenze della Cassazione e della pronuncia della Corte di giustizia europea, riferisce il sindacato Anief.

Il sindacato ha stimato in un danno da 2mila a 30 mila il danno della mancata ricostruzione di carriera per intero del servizio pre-ruolo.

Ecco il testo provvisorio che potrebbe entrare in CdM a seguito del pre-consiglio svolto oggi, 6 giugno. 

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DERIVANTI DA ATTI DELL’UNIONE EUROPEA E DA PROCEDURE DI INFRAZIONE E PRE-INFRAZIONE PENDENTI NEI CONFRONTI DELLO STATO ITALIANO

ART. 11
(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica. Procedura di infrazione n. 2014/4231)
1. Al personale docente delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 1 dell’articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si applica ad esclusione delle parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”.
2. Al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 1 dell’articolo 569 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si applica ad esclusione delle parole «sino ad un massimo di tre anni” e delle parole «e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici».
3. Ai fini del presente articolo è autorizzata a decorrere dall’anno 2023 la spesa di 6.688.424 euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
ART. 14
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Procedura d’infrazione 2014/4231)
1. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
all’articolo 485:
al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023-2024 e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse;
al comma 3, le parole «e negli stessi limiti fissati dal» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
il comma 4 è abrogato;
al comma 5, le parole «e negli stessi limiti» sono soppresse;
all’articolo 489, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell’anno scolastico prevista dall’ordinamento scolastico al momento della prestazione.»;
all’articolo 569, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023-2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici».
Agli oneri derivanti dall’attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera a), quantificati per gli immessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2023-2024 e confermati in ruolo, in euro 17.305.440,65 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41-bis, legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Agli oneri derivanti dall’attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera c), quantificati per gli immessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2023 – 24 in euro 4.555.187,01 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41-bis, legge 24 dicembre 2012, n. 234.

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