Punteggio di continuità nella graduatoria interna di istituto: si perde in seguito a mobilità volontaria

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Il punteggio di continuità nella scuola di titolarità spetta ai docenti in possesso dei requisiti indicati nel contratto. La mobiità volontaria azzera il punteggio

Una lettrice ci scrive:
Sono una docente della secondaria di secondo grado, in vista della mobilità per il prossimo anno scolastico, per cui vorrei presentare domanda, mi sorge il seguente dubbio: se chiedo la mobilità e non la ottengo perdo i due punti della continuità didattica nella graduatoria interna?”

Il punteggio spettante per la mobilità viene calcolato sulla base delle voci inserite nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità.
Gli elementi che danno diritto al punteggio sono raggruppati nelle seguenti tabelle:
➢ A1- Anzianità di servizio
➢ A2- Esigenze diifamiglia
➢ A3- Titoli generali
Nell’anzianità di servizio è compreso anche il punteggio di continuità che interessa la nostra lettrice.
Vediamo, quindi, come si calcola e quuando si perde

Punteggio di continuità, come si valuta

Il punteggio di continuità si valuta per il servizio continuativo svolto nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e per la stessa tipologa di posto.
Per la mobilità si valuta dopo aver maturato un triennio nella scuola, mentre per la graduatoria interna di istituto è sufficiente aver maturato un solo anno

Quanti punti spettano

Per la continuità spettano 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto

Quando si perde la continuità

Il punteggio di continuità si perde in seguito ad assegnazione provvisoria e a mobilità volontaria.

Nel caso di assegnazione provvisoria provinciale, il punteggio non si perde se il docente interessato risulta trasferito nell’ottennio quale soprannumerario e ha chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità. In quest’ultimo caso l’aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro.

Nel caso di mobilità volontaria il punteggio di continuità si perde anche se il movimento volontario non ha determinato la modifica della scuola di titolarità, ma è cambiata la classe di concorso di titolarità (passaggio di cattedra) o la tipologia di posto di titolarità (trasferimento da materia a sostegno e viceversa)

Conclusioni

Il trasferimento volontario fa quindi perdere tutto il punteggio di continuità maturato nella scuola di titolarità, ma è importante chiarire, per fornire risposta alla nostra lettrice, che questo si verifica soltanto se si ottiene il movimento richiesto.

L’aver presentato domanda senza però ottenere quanto richesto non determina, quindi, alcuna decurtazione del punteggio

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