Permessi brevi docenti di ruolo e supplenti, possono essere richiesti per qualunque esigenza personale

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L’art. 16 del CCNL 2006-09 prevede che il dipendente (docente ed ATA), anche a tempo determinato, può usufruire di permessi orari per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro. Il limite per ogni anno scolastico corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.

Una lettrice scrive:

Salve, quali sono i motivi validi per poter richiedere i permessi brevi? Sono una supplente, posso richiederli anch’io? Grazie 

Le esigenze personali alla base della richiesta non devono essere “particolari” o “gravi”. Pertanto, i motivi possono essere diversi e di varia natura, da soddisfare comunque entro il limite orario stabilito dalla norma.

“Le esigenze personali del lavoratore possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola” (Corte dei Conti, sez. contr., 3 febbraio 1984, n.1415).

Pertanto, qualunque esigenza di carattere personale può essere addotta dal dipendente per la fruizione del permesso.

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