Percorsi abilitanti docenti, se non si supera la prova finale che succede? Si può ripetere? [VIDEO]

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Per i percorsi abilitanti dei docenti c’è grandissima attesa. Le domande e i chiarimenti in merito sono tantissime e la nostra redazione prova a rispondere per fare luce su tanti argomenti.

Specialmente nel corso dei Question Time in diretta su OS TV, arrivano alcune risposte chiarificatrici molto utili per i nostri utenti.

Ad esempio, nella live del 28 settembre con Manuela Pascarella, della segreteria nazionale della Flc Cgil, un utente ha chiesto: “Se non si supera la prova finale del percorso abilitante cosa succede?”

La prova è ripetibile, una ulteriore volta, così come è ripetibile la prova dell’anno di prova e formazione“, spiega Pascarella.

Vorrei rassicurare sul fatto che se andate a vedere la natura della prova finale si vede che si tratta di prove molto coerenti con in percorsi proposti“, prosegue la sindacalista.

Si parla di una prova scritta che si basa sull’analisi del tirocinio e nel caso della prova orale c’è la presentazione di unità didattica che si consegna 48 ore prima. Quindi non c’è niente di nozionistico ma molto coerente con tutto il percorso“, conclude.

LA RISPOSTA DI PASCARELLA AL MINUTO 40:25 

TUTTE LE RISPOSTE

Infatti, i corsi prevedono 10 CFU/CFA di area pedagogica e tirocinio non inferiore a 20 CFU/CFA. La prova finale consiste in un’analisi critica basata sul tirocinio e una lezione simulata che integra tecnologie digitali.

La lezione simulata richiede la progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un’attività didattica innovativa, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.

Nello specifico, come spiegato in precedenza, la prova finale del percorso universitario e accademico consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l’acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all’allegato A al decreto.

La prova scritta, si legge ancora sul DPCM, consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale.

La prova è finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell’attività svolta in gruppi-classe e nell’ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio nonché all’acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche.

Fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi previsti dalla legge, la lezione simulata, su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti, viene progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.

Per i soggetti già abilitati in altra classe di concorso, la prova scritta consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l’abilitazione.

La commissione giudicatrice della prova finale è costituita da due professori delle università o docenti delle istituzioni AFAM appartenenti al consiglio didattico, di cui uno con funzione di presidente, nonché da un componente designato dall’USR e da un componente esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, individuabile anche tra i tutor.

Il punteggio: la commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata.

La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.

Con il superamento della prova finale è acquisita l’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2023.

Vedi anche: chi può accedere e tempistiche

Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle  scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

ALLEGATO A [PDF] PROFILO CONCLUSIVO DEL DOCENTE ABILITATOCOMPETENZE PROFESSIONALI E STANDARD PROFESSIONALI MINIMI

ALLEGATO B [PDF] LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI

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