Neoassunto sostegno scuola primaria: superato il vincolo, può chiedere passaggio ruolo nella secondaria se abilitato. Come fare

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Il docente assunto a tempo indeterminato su posto di sostegno, nell’a.s. 2023/24, superato il vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, può chiedere il passaggio di ruolo sempre su posto di sostegno, a condizione che abbia superato l’anno di prova e sia abilitato. Come fare per conseguire l’abilitazione?

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono una neo immessa in ruolo nel corrente anno scolastico 2023/2024. Sono specializzata sul sostegno sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di primo grado, vorrei abilitarmi anche su materia. Pongo una serie di quesiti, perché tra le varie notizie non mi sono chiare le risposte. Una volta superato l’anno di prova, e trascorsi i tre anni di vincolo, posso chiedere il passaggio di ruolo sul sostegno secondaria di primo grado? Ci saranno per docenti già di ruolo dei corsi abilitanti su classe di concorso specifica (esempio A60)? E sarà possibile fare passaggio di ruolo senza rifare di nuovo il concorso?

Rispondiamo alle domande poste dalle lettrice, ricordando anche la relativa normativa di riferimento.

D1. Una volta superato l’anno di prova, e trascorsi i tre anni di vincolo, posso chiedere il passaggio di ruolo sul sostegno secondaria di primo grado?

D2. Stando all’attuale CCNI 2022/25 sulla mobilità, ai fini del passaggio di ruolo è necessario aver superato l’anno di prova ed essere in possesso dell’abilitazione per il grado d’istruzione richiesto. Così leggiamo nell’art. 4 del citato CCNI: In particolare può chiedere il passaggio: … nel ruolo della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, su posto di sostegno: il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento sul corrispondente posto di sostegno. Dunque, ai fini del passaggio di ruolo su posto di sostegno è necessario aver superato l’anno di prova, essere in possesso dell’abilitazione per il ruolo richiesto (nel caso della secondaria per una classe di concorso) e del titolo di specializzazione. Tali requisiti, purtroppo, contrastano con uno di quelli richiesti per l’accesso al TFA sostegno scuola secondaria, ossia possesso di titolo di studio d’accesso e 24 CFU/CFA (oppure laurea + abilitazione per altro grado di istruzione), requisito questo che ha permesso a docenti non abilitati nella secondaria di primo e secondo grado di potersi specializzare per tali gradi di istruzione. Conseguentemente, i docenti di ruolo nella scuola dell’infanzia o primaria, specializzati su sostegno nella secondaria (di primo o secondo grado), non possono chiedere il passaggio di ruolo, in quanto privi dell’abilitazione per la secondaria (o meglio per una classe di concorso della secondaria), a meno che non la conseguano. Pertanto, la nostra lettrice, superato il vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, potrà chiedere e ottenere il passaggio di ruolo, a condizione che nel frattempo consegua l’abilitazione per la scuola secondaria di primo grado o meglio per la sua classe di concorso e cioè per la A060 (nella risposta alla terza domanda, vediamo come procedere per abilitarsi), almeno a normativa vigente (non sappiamo se nel prossimo CCNI i requisiti richiesti restino gli stessi). Evidenziamo che, ottenendo il passaggio di ruolo, il vincolo di permanenza quinquennale su posto di sostegno riparte da capo.

D2. E sarà possibile fare passaggio di ruolo senza rifare di nuovo il concorso?

R2. Sì, come si evince dalla risposta precedente, il passaggio di ruolo è un movimento previsto per i docenti di ruolo nell’ambito delle operazioni di mobilità, tuttavia è necessaria l’abilitazione per la scuola secondaria. Pertanto, trattasi di procedure distinte e separate. Nulla vieterebbe, comunque, alla lettrice di sostenere un nuovo concorso, fermo restando che il passaggio di ruolo può essere richiesto, secondo quanto detto sopra.

D3. Ci saranno per docenti già di ruolo dei corsi abilitanti su classe di concorso specifica (esempio A60)?

Sì, sono previsti corsi abilitanti ad hoc per docenti in possesso di un’altra abilitazione ovvero specializzazione, ai sensi del D.lgs. n. 59/2017 (art. -ter, comma 4), come novellato dal DL n. 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), che ha previsto la possibilità di conseguire l’abilitazione per i docenti già abilitati per altra classe di concorso/grado di istruzione ovvero per i docenti specializzati su sostegno (nell’uno e nell’atro caso anche docenti di ruolo). Su tale disposizione è inoltre intervenuto il decreto PA BIS (DL n. 75/2023), rendendo più snello il previsto percorso. In base alle citate disposizioni normative, i percorsi per conseguire un’altra abilitazione: sono rivolti a docenti già abilitati o specializzati su sostegno, in possesso del titolo di studio d’accesso alla classe di concorso per cui ci si deve abilitare; consistono nell’acquisizione di 30 CFU/CFA; possono essere svolti interamente anche in modalità telematica sincrona; si concludono con la prevista prova finale. Al riguardo sottolineiamo che si attende il DPCM attuativo, che disciplinerà il predetto percorso e anche gli altri percorsi universitari e accademici abilitanti. La nostra lettrice, dunque, potrà acquisire l’abilitazione per la classe di concorso A060, tramite il succitato percorso e, poi, potrà chiedere il passaggio di ruolo su sostegno nella scuola secondaria di primo grado solo su sostegno, sino a quando non avrà superato il vincolo quinquennale su tale tipologia di posto, sia per posto di sostegno che per posto comune (A060), una volta superato il predetto vincolo. Considerato che la lettrice è soggetta al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione (ove dovrà restare per gli aa.ss. 2023/24, 2024/25 e 2025/26), riteniamo che possa far in tempo a conseguire l’abilitazione, tramite il nuovo percorso, e poi chiedere il passaggio di ruolo.

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