Mobilità docenti 2023: in quasi tutte le fasi i trasferimenti non sono disposti sul 100% dei posti liberi

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La mobilità del personale docente , che comprende i trasferimenti, i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo, viene disposta su posti e cattedre che risultano vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia delle diverse istituzioni scolastiche. Questi posti, quindi, non devono risultare occupati da docenti titolari nella scuola.

Sedi disponibili per la mobilità

I posti e le cattedre disponibili per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia comunicati a cura dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali (OM.n.36 del 1/03/2023), che per la mobilità 2023/24, è fissato per il 27 aprile.

Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità:

• le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l’organico dell’autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare
• le cattedre ed i posti già vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo
• le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato
Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia.

Sedi non disponibili per la mobilità

Non sono considerati disponibili per la mobilità le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro il termine fissato dalla succitata Ordinanza Ministeriale, cioè entro il 27 aprile.

Dalle disponibilità vengono, inoltre, detratti i seguenti posti:

• le cattedre occupate dal personale docente che cessa dal collocamento fuori ruolo e che viene restituito al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza
• a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, vengono accantonati i posti comuni e di sostegno per il personale docente in possesso del titolo di specializzazione, utilizzati per l’immissione in ruolo del personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s. 2021/22 o avendolo differito, lo ha ripetuto nel 2022/23, ai sensi dell’art.59, comma 8, decreto-legge n. 73/2021
• a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti di sostegno dove è in servizio nell’a.s. 2022/23 il personale docente in possesso del titolo di specializzazione assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, prorogata dall’art. 5 ter del decreto-legge 228/2021
• a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, le cattedre destinate ai docenti da assumersi a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, all’esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, ivi comprese le cattedre destinate agli scorrimenti a seguito di eventuali rinunce come previsto dall’art.5, comma 11-quater, decreto legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito in legge 24 febbraio 2023, n.14
• a livello provinciale, le cattedre destinate ai docenti da assumersi a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/2023 all’esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, e non conferite nell’a.s. 2022/23.

Sedi disponibili per i movimenti della III fase

Come chiarisce l’art.6 comma 2 del CCNI 2022 le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:

I fase: Trasferimenti all’interno del comune
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale

La disponibilità per i movimenti della III fase, quindi per i trasferimenti interprovinciali, per i passaggi di cattedra e per i passaggi di ruolo, prevede precise aliquote il cui calcolo viene effettuato sui posti rimasti disponibili al termine dei trasferimenti provinciali, dopo aver accantonato il 50% di tale disponibilità residua per le immissioni in ruolo.

I posti disponibili per i movimenti della III fase rappresentano, quindi, il restante 50% di ciò che rimane dopo i movimenti della I e II fase e dopo aver accantonato, sulla disponibilità residua, il 50% destinato alle immissioni in ruolo.

I movimenti della III fase si realizzano secondo precise aliquote, calcolate su questo 50%, che per il prossimo anno scolastico 2023/24 sono il 25% per i trasferimenti interprovinciali e il 25% per la mobilità professionale.

Posti disponibili per il trasferimento da sostegno a posto comune

Per quanto riguarda i trasferimenti dei docenti titolari su posto di sostegno della scuola secondaria, è stato previsto che, una volta assolti tutti gli obblighi di permanenza, i medesimi possono presentare domanda di trasferimento per cambiare tipologia di posto da sostegno a comune soltanto se in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento su posto comune.

I trasferimenti a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza sono stati, inoltre, contingentati secondo l’ordine dei movimenti e le aliquote indicate nel CCNI 2022 e a questi movimenti è destinato, infatti, il 75% dei posti disponibili per l’a.s. 2023/24

Il trasferimento da sostegno a posto comune rientra nella II fase della mobilità, anche se si verifica all’interno dello stesso comune di titolarità.

Tale movimento è identificato dalla lettera H-ter dell’Allegato 1, dove viene esplicitato l’ordine con il quale si dispongono tutti i movimenti:
H-ter) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune

Per tale operazione nel succitato Allegato 1, comma 1 relativo alla II fase, si specifica quanto sottolineato nella Circiolare Ministeriale del 2/03/2023 relativa alla trasmissione dell’O.M. sulla mobilità 2023/24, come di seguito indicato:

[…] per quanto riguarda i movimenti di cui al punto H-ter, essi vengono realizzati secondo le seguenti aliquote 100% posti disponibili a.s. 22/23, 75% posti disponibili a.s.23/24 e 50% posti disponibili a.s.24/25

Mobilità docenti 2023/24, al via la domanda: come si compila. Con guida PASSO DOPO PASSO divisa in capitoli

La consulenza 

È possibile richiedere consulenza specifica scrivendo a [email protected] (non è assicurata risposta individuale, ma la trattazione di tematiche generali).

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