Mobilità docenti 2023, docente con precedenza ha avuto il trasferimento ma non nella sede desiderata: ecco il motivo

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I docenti, che fruiscono di una delle precedenze previste dal CCNI sulla mobilità, ne beneficiano nella sola fase di movimento cui partecipano. Non è previsto, infatti, che si muovano per primi, a prescindere dal tipo di trasferimento: comunale, provinciale o interprovinciale.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Sono una docente della scuola dell’infanzia con titolarità su *** ho fatto domanda di mobilità chiedendo il trasferimento sulla provincia di *** beneficiando di precedenza come previsto da CCNI ovvero ricongiungimento al coniuge militare art.17 della L. n. 266/1999. Mi è stata assegnata una sede nella provincia di *** ma non la più vicina al comune dove presta servizio il mio coniuge cosi come sancito dalla legge sopracitata. Dal bollettino dei risultati della mobilità si evince che le sedi più vicine al comune dove presta servizio mio marito sono state assegnate a personale docente che si trovava nella seconda fase ma privo di alcuna precedenza. Quindi il mio quesito è il seguente: il personale che si trova nella seconda fase dei trasferimenti, ovvero (trasferimenti all’interno della stessa provincia) in graduatoria si trovano davanti al personale in terza fase (trasferimenti interprovinciali) pur se quest’ultimi beneficiano di una precedenza prevista da CCNI?

La risposta alla domanda è affermativa: , i docenti, che partecipano ai movimenti della seconda fase della mobilità, si muovono prima di coloro i quali partecipano alla terza fase, anche se beneficiari di  precedenza (eccetto una precisa categoria di personale, di cui parleremo nel proseguo dell’articolo).

Fasi mobilità

Le fasi in cui si svolge la mobilità sono tre, come leggiamo nell’articolo 6 del CCNI 2022/25:

I fase: Trasferimenti all’interno del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

Le prime due fasi si svolgono sul 100% delle disponibilità, mentre alla terza fase è riservato il 50% dei posti vacanti e disponibili, mentre l’altro 50% è destinato alle immissioni in ruolo.

Le tre fasi si svolgono nell’ordine sopra riportato, per cui un docente partecipante alla III fase non può essere trasferito prima di un docente partecipante alla II fase, a prescindere dalle precedenze. In un solo caso è possibile, che un docente partecipante alla III fase si muova prima di un docente partecipante alla II o I fase, ossia nel caso di docenti che fruiscono della precedenza di cui al punto I dell’art. 13 del CCNI 2022/25.

Precedenze

Queste le precedenze indicate nell’articolo 13, comma 1, del succitato contratto:

  1. I Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)
  2. II Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
  3. III Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
  4. IV Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
  5. V Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
  6. VI Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
  7. VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
  8. VIII Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017

Quanto alle modalità di applicazione, riportiamo quanto previsto nel succitato articolo 13, prima che vengano elencate le citate precedenze:

Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Dunque, per ciascuna precedenza viene indicata la fase in cui si applica. Infatti, alcune non sono valide in tutte e tre le fasi, come ad esempio quella di cui al punto IV, nello specifico la precedenza relativa al figlio assistente il genitore con grave disabilità, che si applica ai trasferimenti della I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella seconda fase (trasferimenti tra comuni della stessa provincia), ma non anche nella terza.

Dalla lettura congiunta di quanto sopra riportato e della sequenza operativa (Allegato 1 al CCNI 2022/25), ove possiamo vedere che le precedenze vengano riportate per ciascuna fase, e considerato che i movimenti si svolgono secondo tre fasi distinte e separate, è chiaro che le precedenze si applicano fase per fase e che i beneficiari ne possono fruire soltanto nell’ambito della fase cui partecipano (eccetto coloro i quali fruiscono della precedenza di cui al punto I) .

Conclusioni

In definitiva, la nostra lettrice, beneficiaria di precedenza (punto VII, art. 13 del CCNI 2022/25) e richiedente un trasferimento interprovinciale, non poteva partecipare ai movimenti prima dei colleghi partecipanti alla seconda fase. Pertanto, i movimenti sono stati effettuati correttamente, secondo quanto disposto dal relativo CCNI.

La consulenza

È possibile inviare un quesito a [email protected] (non è assicurata risposta individuale, ma la trattazione di tematiche generali).

E’ possibile seguire gli articoli relativi a trasferimenti e assegnazioni provvisorie attraverso i tag Mobilità e Assegnazioni provvisorie

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