Mobilità docenti 2023, come si compila domanda: sezione esigenze famiglia. Guida per immagini

Mobilità docenti 2023, come si compila domanda: sezione esigenze famiglia. Guida per immagini

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Come si compila la sezione della domanda di trasferimento relative alle esigenze di famiglia? Queste ultime valgono per tutti i movimenti?

Domande

Le domande di mobilità volontaria, ossia di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra, si possono presentare nel periodo compreso tra il 6 e 21 marzo 2023, tramite Istanze Online. Così leggiamo nell’articolo 2 dell’OM, che disciplina la mobilità per l’a.s. 2023/24 e le modalità applicative delle disposizioni del CCNI 2022/25.

Gli aspiranti partecipano ai movimenti in base alle eventuali precedenze di cui fruiscono (le precedenze si applicano ai soli trasferimenti, eccetto la prima – docenti non vedenti ed emodializzati – che vale anche per i passaggi) e ai punteggi dovuti all’anzianità di servizio, ai titoli generali e alle esigenze di famiglie (queste ultime per i soli trasferimenti), punteggi attribuiti in base alla Tabella A (per i trasferimenti) e alla Tabella B (per i passaggi), allegate al CCNI 2022/25.

Mobilità docenti 2023/24: chi, come e quando può presentare domanda di trasferimento

Esigenze di famiglia: per quali movimenti?

Le esigenze di famiglia sono valutate nella sola mobilità territoriale, ossia per i soli trasferimenti e non per i passaggi di ruolo.  Nello specifico, le predette esigenze:

  • sono valutate nell’ambito della seconda e della terza fase della mobilità, ossia nei trasferimenti provinciali (tra comuni della provincia di titolarità) e interprovinciali;
  • non sono valutate nei trasferimenti all’interno del comune di titolarità (I fase della mobilità: trasferimenti tra scuola del comune di titolarità) e, come detto sopra, nei passaggi di ruolo/cattedra.

Sezioni domanda

Effettuato l’accesso a Istanze Online e raggiunta la domanda da compilare (a tal fine leggi “Mobilità docenti 2023, compilazione domanda: sezione “Anzianità di servizio”. Guida per immagini”), l’interessato visualizza le sezioni dell’istanza da compilare (naturalmente secondo le situazioni personali di ciascuno, per cui non saranno necessariamente compilate tutte):

  1. Anzianità di servizio
  2. Esigenze di famiglia
  3. Titoli generali
  4. Precedenze
  5. Posto di lingua (per la sola scuola primaria)
  6. Scelta tipo di posto
  7. Requisiti (per la scuola primaria e secondaria)
  8. Preferenze
  9. Indicazioni allegati

Questa la sezione nella domanda online (che si visualizzata cliccando sulla relativa voce):

Di seguito cosa indicare nelle relative caselle.

  • Comune di ricongiungimento per il trasferimento: in tale casella vanno inseriti la provincia e il comune di ricongiungimento, ossia il comune di residenza del familiare cui ci si intende ricongiungere (coniuge o, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, genitori o ai figli); qualora nel comune di residenza del familiare non vi siano scuole esprimibili (ad esempio: docente richiede il movimento per la scuola secondaria di II grado e nel comune di ricongiungimento vi siano soltanto istituti comprensivi ovvero direzioni didattiche; o ancora, nelle scuole presenti nel predetto comune non sia impartito l’insegnamento su cui è titolare il docente interessato), va indicato il comune viciniore, secondo l’apposita tabella di viciniorietà (per tale comune spettano 6 punti).
  • Comune dove possono essere assistiti i figli disabili, tossicodipendenti ovvero il coniuge o il genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro: in tale casella vanno inseriti la provincia e il comune, in cui può essere assistito il figlio disabile o tossicodipendenti ovvero il coniuge o il genitore totalmente e  permanente inabile a proficuo lavoro (per tale comune spettano 6 punti)
  • Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età: in tale casella va inserito il numero di figli che non abbiano compiuto 6 anni di età. Precisiamo che il predetto punteggio è riconosciuto anche per i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento, ossia tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 (spettano 4 punti per ciascun figlio).
  • Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto o che si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro: in tale casella va inserito il numero di figli d’età superiore ai 6 e inferiore ai 18 anni. Il punteggio è riconosciuto anche per i figli che compiono i diciotto anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento, ossia tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2023. Sempre in tale casella, va inserito il numero di figli che si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (spettano 3 punti per ciascun figlio).

Le situazioni sopra riportate vanno documentate con apposite dichiarazioni, rilasciate ai sensi del DPR 445/2000, e certificazioni (come nel caso di figli che non possono svolgere un proficuo lavoro). Per approfondire leggi “Mobilità docenti 2023, esigenze di famiglia: quali sono, punteggi e  documentazione”.

Mobilità docenti e Ata 2023, novità e regole: le risposte alle vostre domande [IN AGGIORNAMENTO]

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