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Come si compila la sezione della domanda di trasferimento relative alle esigenze di famiglia? Queste ultime valgono per tutti i movimenti?
Domande
Le domande di mobilità volontaria, ossia di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra, si possono presentare nel periodo compreso tra il 6 e 21 marzo 2023, tramite Istanze Online. Così leggiamo nell’articolo 2 dell’OM, che disciplina la mobilità per l’a.s. 2023/24 e le modalità applicative delle disposizioni del CCNI 2022/25.
Gli aspiranti partecipano ai movimenti in base alle eventuali precedenze di cui fruiscono (le precedenze si applicano ai soli trasferimenti, eccetto la prima – docenti non vedenti ed emodializzati – che vale anche per i passaggi) e ai punteggi dovuti all’anzianità di servizio, ai titoli generali e alle esigenze di famiglie (queste ultime per i soli trasferimenti), punteggi attribuiti in base alla Tabella A (per i trasferimenti) e alla Tabella B (per i passaggi), allegate al CCNI 2022/25.
Mobilità docenti 2023/24: chi, come e quando può presentare domanda di trasferimento
Esigenze di famiglia: per quali movimenti?
Le esigenze di famiglia sono valutate nella sola mobilità territoriale, ossia per i soli trasferimenti e non per i passaggi di ruolo. Nello specifico, le predette esigenze:
- sono valutate nell’ambito della seconda e della terza fase della mobilità, ossia nei trasferimenti provinciali (tra comuni della provincia di titolarità) e interprovinciali;
- non sono valutate nei trasferimenti all’interno del comune di titolarità (I fase della mobilità: trasferimenti tra scuola del comune di titolarità) e, come detto sopra, nei passaggi di ruolo/cattedra.
Sezioni domanda
Effettuato l’accesso a Istanze Online e raggiunta la domanda da compilare (a tal fine leggi “Mobilità docenti 2023, compilazione domanda: sezione “Anzianità di servizio”. Guida per immagini”), l’interessato visualizza le sezioni dell’istanza da compilare (naturalmente secondo le situazioni personali di ciascuno, per cui non saranno necessariamente compilate tutte):
- Anzianità di servizio
- Esigenze di famiglia
- Titoli generali
- Precedenze
- Posto di lingua (per la sola scuola primaria)
- Scelta tipo di posto
- Requisiti (per la scuola primaria e secondaria)
- Preferenze
- Indicazioni allegati
Questa la sezione nella domanda online (che si visualizzata cliccando sulla relativa voce):
Di seguito cosa indicare nelle relative caselle.
- Comune di ricongiungimento per il trasferimento: in tale casella vanno inseriti la provincia e il comune di ricongiungimento, ossia il comune di residenza del familiare cui ci si intende ricongiungere (coniuge o, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, genitori o ai figli); qualora nel comune di residenza del familiare non vi siano scuole esprimibili (ad esempio: docente richiede il movimento per la scuola secondaria di II grado e nel comune di ricongiungimento vi siano soltanto istituti comprensivi ovvero direzioni didattiche; o ancora, nelle scuole presenti nel predetto comune non sia impartito l’insegnamento su cui è titolare il docente interessato), va indicato il comune viciniore, secondo l’apposita tabella di viciniorietà (per tale comune spettano 6 punti).
- Comune dove possono essere assistiti i figli disabili, tossicodipendenti ovvero il coniuge o il genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro: in tale casella vanno inseriti la provincia e il comune, in cui può essere assistito il figlio disabile o tossicodipendenti ovvero il coniuge o il genitore totalmente e permanente inabile a proficuo lavoro (per tale comune spettano 6 punti)
- Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età: in tale casella va inserito il numero di figli che non abbiano compiuto 6 anni di età. Precisiamo che il predetto punteggio è riconosciuto anche per i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento, ossia tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 (spettano 4 punti per ciascun figlio).
- Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto o che si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro: in tale casella va inserito il numero di figli d’età superiore ai 6 e inferiore ai 18 anni. Il punteggio è riconosciuto anche per i figli che compiono i diciotto anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento, ossia tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2023. Sempre in tale casella, va inserito il numero di figli che si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (spettano 3 punti per ciascun figlio).
Le situazioni sopra riportate vanno documentate con apposite dichiarazioni, rilasciate ai sensi del DPR 445/2000, e certificazioni (come nel caso di figli che non possono svolgere un proficuo lavoro). Per approfondire leggi “Mobilità docenti 2023, esigenze di famiglia: quali sono, punteggi e documentazione”.
Mobilità docenti e Ata 2023, novità e regole: le risposte alle vostre domande [IN AGGIORNAMENTO]
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