Mobilità 2022/23: presentazione domande, vincoli ed esiti [VADEMECUM UIL]

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Pubblichiamo, in collaborazione con la UIL Scuola, un dettagliato vademecum con tutte le indicazioni utili per la compilazione della domanda di trasferimento provinciale e/o interprovinciale del personale docente.
Per la UIL Scuola hanno collaborato Paolo Pizzo e Mauro Colafato, per Orizzonte Scuola Giovanna Onnis.
Il vademecum segue passo per passo la compilazione di ogni singola casella della domanda di trasferimento dando delle indicazioni precise per ogni singola sezione.
TERMINI – PRESENTAZIONE DOMANDE
Per tutti i gradi di scuola
· Il termine iniziale è fissato al 28 febbraio 2022 e il termine ultimo è fissato al 15 marzo 2022
TERMINE ULTIMO DI COMUNICAZIONE AL SIDI
· DEI POSTI DISPONIBILI: 19 aprile 2022
· DEGLI ESITI DOMANDE DI MOBILITÀ: 23 aprile 2022
Chi può inoltrare domanda di mobilità per l’a.s. 2022/23
VINCOLI
1) DOCENTI ASSUNTI IN RUOLO FINO ALL’A.S. 2019/20 (COMPRESO)
I docenti assunti l’1/9/2019 o anni precedenti potranno presentare domanda di trasferimento/passaggio per il 2022/23.
In particolare, i docenti assunti dal concorso del I o II grado con decorrenza del ruolo 1/9/2019 hanno già assolto il vincolo triennale e potranno presentare anche loro domanda di trasferimento e/o passaggio provinciale e/o interprovinciale.
§ Per i movimenti provinciali: avranno il vincolo triennale, a decorrere dal 2022/23, solo se otterranno la scuola con scelta analitica (es. “IC Manzoni”). Se, al contrario, otterranno il movimento con scelta sintetica del codice “comune” (anche laddove ci sia una sola scuola) o del “distretto” non saranno soggetti ad alcun vincolo.
In quest’ultimo caso bisognerà però fare attenzione che il codice del “comune” o del “distretto” (compreso il “sub comunale” per le città metropolitane) non coincida con il comune di attuale titolarità. Infatti, anche in questi casi scatterà il vincolo triennale per aver ottenuto una scuola all’interno del comune di attuale titolarità (ciò può succedere nei trasferimenti da sostegno a comune e viceversa o nei passaggi di cattedra e di ruolo).
Il vincolo opera solo per i trasferimenti e per i passaggi mentre non si applica alle assegnazioni/utilizzi/art. 36 CCNL 2007. Pertanto, sarà possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria in ogni caso.
§ Per i movimenti interprovinciali: In questo caso, il vincolo, a decorrere dal 2022/23, a differenza del trasferimento provinciale, opera indipendentemente dalla preferenza utilizzata nella domanda: scuola con scelta analitica o scelta sintetica del codice del “comune”, del “distretto” o di quello della “provincia”. Il vincolo si applica solo per i trasferimenti e per i passaggi mentre non si applica alle assegnazioni/utilizzi/art. 36 CCNL 2007. Pertanto, sarà possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria in ogni caso.
2) DOCENTI ASSUNTI IN RUOLO L’A.S. 2020/21
Þ Se non presentato domanda o la presentano e non la ottengono: restano nella scuola in cui sono stati immessi in ruolo con decorrenza del vincolo triennale 1/9/2020 e potranno presentare domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico (2023/24). Resta invece il vincolo di un altro anno per l’assegnazione provvisoria/utilizzi/art. 36 CCNL 2007 per cui restano bloccati, salvo deroghe, e non potranno presentare domanda per l’a.s. 2022/23.
Þ Se presentano domanda di trasferimento, provinciale e/o interprovinciale, e ottengono il movimento con qualsiasi preferenza espressa (codice analitico di scuola, comune, distretto o provincia): acquisiscono la nuova titolarità nella istituzione scolastica ottenuta a seguito delle operazioni di mobilità del corrente anno, il vincolo triennale di permanenza su istituzione scolastica [legge 23 luglio 2021, n. 106] decorre dal 2022/23.
In questo caso resteranno bloccati per i trasferimenti/passaggi/assegnazioni provvisorie/utilizzi/art. 36 CCNL 2007, salvo deroghe, per il 2022/23-2023/24-2024/25 e potranno presentare domanda per l’anno scolastico 2025/26.
3) DOCENTI ASSUNTI IN RUOLO L’A.S. 2021/22
Þ Se non presentato domanda o la presentano e non la ottengono: restano nella scuola in cui sono stati immessi in ruolo con decorrenza del vincolo triennale 1/9/2021 e potranno presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2024/25. Per cui restano bloccati, salvo deroghe, per l’assegnazione provvisoria/utilizzi/art. 36 CCNL 2007 per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24 e potranno presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2024/25.
Þ Se presentano domanda di trasferimento, provinciale e/o interprovinciale, e ottengono il movimento con qualsiasi preferenza espressa (codice analitico di scuola, comune, distretto o provincia): acquisiscono la nuova titolarità nella istituzione scolastica ottenuta a seguito delle operazioni di mobilità del corrente anno, il vincolo triennale di permanenza su istituzione scolastica [legge 23 luglio 2021, n. 106] decorre dal 2022/23.
In questo caso resteranno bloccati per i trasferimenti/passaggi/assegnazioni provvisorie/utilizzi/art. 36 CCNL 2007, salvo deroghe, per il 2022/23-2023/24-2024/25 e potranno presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2025/26.
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