Maturità 2023: ordine di nomina dei Presidenti

Maturità 2023: ordine di nomina dei Presidenti

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Fino al 5 aprile ci sarà la possibilità su Istanze Online per presentare domanda per presidenti e commissari esterni per l’Esame di Stato 2023.

“Vorrei fosse chiaro che, in questo momento, tutta la scuola secondaria di secondo grado è chiamata ad una corresponsabilità rispetto a un momento topico per la scuola italiana: gli Esami di Stato chiamano in causa tutto il personale della scuola di secondo grado. Ci sono procedure e personale coinvolto in maniera diversa in base al ruolo che rivestono: presidenti, commissari interni e commissari esterni”. Intervenuta durante il Question Time di Orizzonte Scuola, Graziamaria Pistorino, rappresentante della FLC CGIL, ha esaminato i diversi ruoli coinvolti e le diverse procedure richieste per la composizione e la nomina delle commissioni per gli Esami di Stato 2022-23.

La Commissione d’esame è composta da un presidente, 3 commissari interni e 3 commissari esterni, “un ritorno alla normalità, – commenta Pistorino (FLC CGIL) – dato che l’anno scorso non c’erano i commissari esterni”.

I commissari interni

Il primo step è la definizione dei commissari interni. “Si parte dalla definizione delle materie esterne: i consigli di classe, già entro il 29 marzo dovevano definire i commissari interni, poiché chi è chiamato a ricoprire questo ruolo è escluso dalla partecipazione alla domanda per commissario esterno: se io sono commissaria interna o addetta al plico, non posso partecipare alla commissione esterna”.

I commissari esterni

Può assumere il ruolo di commissario esterno il personale in servizio nella scuola secondaria di secondo grado, sia a tempo determinato che indeterminato. Tuttavia, alcuni sono obbligati a presentare la domanda, mentre altri ne hanno soltanto facoltà. Sono obbligati a presentare domanda per commissario esterno:

  • i docenti a tempo indeterminato coinvolti nelle discipline o nelle classi di concorso afferenti
  • i docenti che hanno un contratto al 30 giugno o al 31 agosto
  • i supplenti che abbiano avuto una nomina di almeno 90 giorni precedente al 30 Aprile

Hanno facoltà di presentare domanda:

  • gli ITP;
  • gli insegnanti di sostegno, se abilitati in altra disciplina;
  • gli insegnanti che fruiscono delle tutele previste dall’art. 33 della legge 104/92.

Caso particolare: l’insegnante di sostegno

“L’insegnante di sostegno – spiega Pistorino (FLC CGIL) – che segue un alunno impegnato negli Esami di Stato può essere coinvolto come commissario interno e far parte della commissione. In quel caso, sicuramente loro non fanno la domanda come commissario esterno”.

Il presidente di commissione

“Una delle fattispecie più complicate – continua Pistorino (FLC CGIL) – è il presidente di commissione: la cui nomina prevede due step. La nomina, infatti, dipende dall’USR che, in via preventiva, predispone un elenco regionale dei presidenti di commissione: chi fosse interessato a espletare tale mansione deve presentare due istanze online, compilando sia il modello ES-E al fine di essere inserito nell’elenco regionale, sia il modello ES-1 per presentare la vera e propria domanda di nomina. Non è sufficiente solo l’una o l’altra, bisogna farle entrambe”.

La procedura di nomina del Presidente da parte dell’USR segue un preciso ordine di precedenza:

  • dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado e i loro assimilati (convitti, educandati, ecc);
  • dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
  • docenti in servizio nelle scuole secondarie di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
  • docenti in servizio nelle scuole secondarie di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto, per almeno un anno nell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso, incarico di presidenza;
  • docenti in servizio nelle scuole secondarie di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto, per almeno un anno nell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso, incarico di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n.165 del 2001;
  • docenti in servizio nelle scuole secondarie di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
  • docenti in servizio nelle scuole secondarie di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
  • dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
  • dirigenti di istituti statali d’istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni;
  • docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

“A questo proposito – conclude Pistorino (FLC CGIL) – vorrei sottolineare che un’istanza non esclude l’altra: chi volesse partecipare con più opzioni può fare la domanda per presidente e per commissario esterno”.

, https://www.orizzontescuola.it/maturita-2023-ordine-di-nomina-dei-presidenti/, Docenti,esami di stato II grado, ,

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