Il Miur intenzionato ad anticipare gli effetti dei ddl Pittoni e Granato già nel contratto

Le regole per le utilizzazioni e assegnazioni 2018/2019

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Scheda predisposta dalla Cisl Scuola

Utilizzazioni personale docente:

confermate le regole del CCNI 2017/18

Utilizzazioni sui licei musicali:

confermato l’art. 6 bis 2017/18 con l’unica novità riguardante l’aggiunta del comma 10 nel quale si prevede che se al termine di tutte le operazioni risultano ancora disponibilità residue sono possibili nuovi utilizzi di docenti di ruolo delle classi di concorso A29, A30, A56 purchè non ci siano aspiranti supplenti abilitati nelle relative graduatorie di istituto.
Riportiamo di seguito la scheda già trasmessa lo scorso anno relativa alle utilizzazioni sui licei musicali.

UTILIZZAZIONI NEI LICEI MUSICALI ART. 6 BIS DELL’IPOTESI DI CCNI SULLE UTILIZZAZIONE E
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 2017/2018 CONFERME DEI DOCENTI DI RUOLO TITOLARI DELLE
CLASSI DI CONCORSOA-29, A-30, A56

In coerenza con quanto previsto nel contratto sulla mobilità, il CCNI sulle Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie, nell’art. 6 bis ha regolato le utilizzazioni sui posti disponibili degli insegnamenti specifici dei licei musicali, prevedendo:
• l’accantonamento dei posti del contingente per le assunzioni a tempo indeterminato
• la conferma prioritaria per continuità didattica nello stesso liceo di servizio dell’anno
2016/17 e nella specifica disciplina, anche su spezzone orario, nel seguente ordine:
 docenti con servizio ininterrotto dal 2009/2010 nei licei musicali che avevano attivato le sperimentazioni di ordinamento, (comma 2 e 6)
 docenti in servizio nell’anno 2016/17 sul posto o sullo spezzone orario assegnato nel medesimo liceo (comma 2 e 7)
I docenti saranno graduati in base al numero di anni di effettivo servizio comunque prestato nel medesimo Liceo e in caso di uguale numero di anni, secondo la tabella relativa alla mobilità professionale allegata al CCNI sulla Mobilità.

DISPONIBILITA’ RESIDUE

• A garanzia della continuità didattica, si prevede l’accantonamento di un numero sufficientedi ore da destinare ai docenti inseriti nelle GAE e nelle GI già destinatari di supplenza sullospecifico insegnamento dello stesso Liceo nell’anno scolastico 2016/17 (comma 5). Tra questi sono comprese le utilizzazioni dei docenti che verranno assunti in ruolo per l’anno scolastico 2017/2018 e che nell’anno scolastico 2016/2017 erano titolari di una supplenza nei licei musicali. (commi 2 e 7) ·
• Sulle ulteriori disponibilità sono utilizzati prioritariamente i docenti titolari in provincia, e successivamente i docenti titolari in diversa provincia della stessa regione, in possesso dei titoli di studio previsti dal DPR 19/2016 e che abbiano insegnato per almeno un anno nei licei
musicali o nelle sperimentazioni di ordinamento dei licei musicali, con precedenza per i docenti in esubero sulle classi di concorso A-29, A-30, A56 (comma 5)
I docenti saranno graduati in base al numero di anni di effettivo servizio comunque prestato nei Licei Musicali e in caso di uguale numero di anni, secondo la tabella relativa alla mobilità professionale allegata al CCNI sulla Mobilità.

Sulle disponibilità residue sono possibili nuovi utilizzi di docenti di ruolo delle classi di concorso A29, A30, A56 purchè non ci siano aspiranti supplenti abilitati nelle relative graduatorie di istituto

Assegnazioni provvisorie

Requisiti per presentare la domanda:

La domanda di assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

– ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
– ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi
compresi parenti o affini purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
– gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
– ricongiungimento al genitore

Nota Bene

 Sono state eliminate rispetto al CCNI del 2017/18 le lettere a) b) c) d) con cui erano indicati i quattro motivi per chiedere l’assegnazione provvisoria che avevano originato errate interpretazioni da parte di alcuni uffici che attribuivano alle lettere un ordine di priorità.
 Ripristinata la possibilità di ricongiungimento al parente/affine purchè convivente.
 Eliminato il requisito della convivenza per il ricongiungimento al genitore.
I docenti beneficiari delle precedenze prevista dall’ art.13 del CCNI sulla mobilità che hanno ottenuto una sede ubicata in comune diverso rispetto la precedenza, possono chiedere l’assegnazione provvisoria all’interno della nuova provincia ottenuta.
Coloro che invece sono entrati nella provincia che comprende il comune di ricongiungimento non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per scuole della provincia ottenuta.

Assegnazione Provvisoria per altra provincia

L’assegnazione provvisoria interprovinciale può essere richiesta per la provincia per la quale sussistano i motivi da chi ha presentato domanda di mobilità senza essere  soddisfatto per sedi di quella provincia, ovvero non ha presentato domanda di mobilità.
Qualora i motivi previsti siano sopraggiunti dopo la scadenza di trasferimento, è possibile chiedere l’assegnazione provvisoria, compresa quella interprovinciale, anche a coloro che hanno ottenuto il trasferimento.

Assegnazioni Provvisorie su sostegno dei docenti privi di titolo (art. 7 comma 16)

– E’ possibile richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale ai docenti privi di titolo di specializzazione sul sostegno purchè stiano per concludere il percorso di specializzazione o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio su posto di sostegno anche a tempo determinato.
Nota bene: L’assegnazione è disposta in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GaE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.

Preferenze esprimibili:

Nel CCNI si chiarisce che, ai fini del ricongiungimento è sufficiente indicare come prima preferenza una scuola sede di organico del comune di ricongiungimento.

NOVITA’

Nella sequenza operativa prevista dall’art. 9 si precisa che ogni operazione di utilizzazione e assegnazione provvisoria, nella provincia o per altra provincia/altra classe di concorso o posto, sarà effettuata salvaguardando non solo il contingente dei posti per l’assunzione in ruolo ma anche il contingente dei posti vacanti per l’assegnazione del contratto a tempo determinato agli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di merito regionali (concorso FIT per abilitati)

PERSONALE ATA

Confermato il precedente contratto
Eliminato l’obbligo di convivenza per ricongiungimento al genitore

PERSONALE EDUCATIVO

Confermato il precedente contratto

Fonte dell’articolo: Cisl Scuola



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