Immissioni in ruolo 2023, docenti assunti da concorso straordinario bis possono accettare ruolo da ordinario ma rinuncerebbero allabilitazione. Chiarimenti

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I docenti assunti da concorso straordinario bis conseguono l’abilitazione all’atto della conferma in ruolo. Così prevede il DM n. 108/2022.

Articolazione concorso straordinario bis

Il concorso straordinario-bis, com’è noto, è stato previsto dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, al fine di coprire i posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM) e dalle assunzioni straordinarie da GPS a.s. 2021/22. La procedura straordinaria, di cui fa parte il predetto concorso, si articola nelle fasi di seguito indicate:

  • concorso;
  • nomina (nell’a.s. 2022/23) a tempo determinato (al 31/08) dei vincitori ;
  • svolgimento nell’a.s. 2022/23, da parte dei docenti assunti a tempo determinato, di un percorso di formazione universitario con prova conclusiva e dell’anno di prova;
  • superata la prova conclusiva e l’anno di prova, assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo nell’a.s. 2023/24, con decorrenza 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato. 

Evidenziamo che:

  • in caso di valutazione negativa del periodo di prova, gli aspiranti devono reiterarlo (ciò è possibile una sola volta), mentre in caso di mancato superamento della prova conclusiva del percorso di formazione universitario decadono dalla procedura, con relativa impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto (il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato);
  • non tutte le procedure si sono concluse in tempo utile nelle varie regioni e, all’interno di queste, per tutte le classi di concorso. Ciò vuol dire che non tutti gli aspiranti sono stati assunti a tempo determinato (e non lo saranno) nell’a.s. 2022/23, a causa dell’impossibilità di raggiungere i previsti 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova;
  • gli aspiranti suddetti, ossia coloro i quali non sono assunti nel corrente anno scolastico, poiché le GM non sono state pubblicate in tempo utile, intraprenderanno il percorso il prossimo anno scolastico e lo concluderanno con l’immissione e la conferma in ruolo nel 2024/25 (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe);
  • i posti non assegnati per rinuncia possono essere attribuiti scorrendo le graduatorie, idonei compresi (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe);
  • i docenti di ruolo, a determinate condizioni, possono mantenere il contratto a tempo indeterminato e accettare l’assunzione a tempo determinato, finalizzata al ruolo, usufruendo dell’art. 36 del CCNL 2007.

Abilitazione all’atto della conferma in ruolo

Come detto prima, il concorso straordinario bis prevede, per coloro i quali hanno partecipato senza abilitazione e che sono stati (o verranno) assunti, il conseguimento della medesima (abilitazione) all’atto della conferma in ruolo. Così leggiamo nell’articolo 19, comma 4, del DM 108/2022 (disciplinante la procedura in oggetto):

4. All’atto della conferma in ruolo i docenti assunti conseguono l’abilitazione per la relativa classe di concorso, qualora ne siano privi.

Dunque, l’abilitazione non si consegue superando il concorso, ma soltanto all’atto della conferma in ruolo. Pertanto, coloro i quali dovessero rinunciare a proseguire il percorso intrapreso, prima della conferma in ruolo (pur in corso d’opera), non potranno ottenere l’abilitazione.

Quesito

Un nostro lettore chiede quanto segue:

Sono vincitore di concorso straordinario bis, a dicembre 2022 in regione distante dalla mia; a breve concluderò l’anno di prova ma, stando alla normativa, l’abilitazione mi verrà riconosciuta il primo settembre 2023 alla firma del contratto a tempo indeterminato. A febbraio sostengo orale dell’ordinario su diversa classe di concorso nella mia regione e lo passo; qualora risultassi vincitore del posto anche per questo concorso, teoricamente potrei prendere servizio il primo settembre. È chiaro che vorrei accettare il posto più vicino a casa, ma in questo caso perderei l’abilitazione derivante dallo straordinario bis? C’è un modo per accettare il posto dell’ordinario e conservare l’abilitazione dello straordinario, ottenuta tra l’altro con grande dispendio di energie e denaro, visto che è in regione distante dalla mia residenza?

Come detto dal nostro stesso lettore e come sopra illustrato, l’abilitazione si consegue all’atto dell’assunzione a tempo indeterminato e della conferma in ruolo, che decorrono dal 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio. Pertanto, qualora il nostro lettore, ai fini dell’assunzione in ruolo, fosse individuato dalla GM del concorso ordinario 2020 prima della predetta data del 01/09/23 e qualora accettasse, lo stesso non otterrebbe l’abilitazione dallo straordinario bis. Invece, qualora ottenesse prima l’immissione e la conferma in ruolo dallo straordinario bis (con conseguente acquisizione dell’abilitazione) e fosse successivamente individuato per una nuova assunzione dall’ordinario 2020 (prima che venga cancellato dalla relativa GM), allora potrebbe accettare il nuovo ruolo, mantenendo l’abilitazione acquisita.

Siamo a conoscenza del fatto che ci sono numerosi docenti che si trovano nella stessa situazione del collega per cui non sappiamo se l’azione parlamentare interverrà per un atto migliorativo all’interno del decreto PA attualmente in discussione anche su temi riguardanti la scuola.

Certamente l’aver posto il conseguimento dell’abilitazione all’atto della conferma in ruolo, alla luce dei fatti, potrebbe generare dei malcontenti.

Ricordiamo tra l’altro che anche i docenti assunti dal concorso straordinario bis sono sottoposti al vincolo triennale sul posto di assunzione

Concorso straordinario bis, il vincolo triennale al trasferimento rimane anche nel decreto PA

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