Il Diritto allo studio 150 Ore: Chi sono i beneficiari, i criteri e come fare domanda

Il Diritto allo studio 150 Ore: Chi sono i beneficiari, i criteri e come fare domanda

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Nell’ambito del CCNL del comparto istruzione e ricerca, che riguarda il periodo 2019/2021, e che non è ancora stato sottoscritto come testo definitivo, l’articolo 37, comma 7, affronta il diritto allo studio dei dipendenti, abrogando l’art. 146, comma 1, lett. g) punto 1 del CCNL del 29 novembre 2007 e disapplicando l’art. 3 del DPR n. 395/1988.

Chi può godere del diritto allo studio?

Al fine di garantire il diritto allo studio, sia ai membri del personale scolastico a tempo indeterminato che a tempo determinato con contratti che coprono il periodo delle attività didattiche o l’intero anno scolastico, è riconosciuto il diritto di usufruire di 150 ore di permesso per anno solare, nel limite massimo del 3%.

Uso dei permessi

I permessi per il diritto allo studio sono concessi per consentire ai beneficiari di frequentare corsi volti al conseguimento di titoli di studio in istituti universitari, postuniversitari, scuole primarie, secondarie e di qualificazione professionale, sia statali che legalmente riconosciute.

Norme sui permessi

Le norme relative all’uso di tali permessi sono regolate dalla contrattazione integrativa regionale. Questa definisce i criteri di priorità per l’assegnazione dei permessi quando il numero delle richieste supera il limite massimo del 3%. In ogni caso, la priorità è accordata in ordine ai dipendenti che frequentano corsi di studio di scuola media superiore, universitari o post-universitari.

Facilitazioni sul posto di lavoro

Il personale che utilizza le 150 ore di permesso per il diritto allo studio ha il diritto a orari di lavoro flessibili che agevolino la partecipazione ai corsi e la preparazione agli esami. Inoltre, non è tenuto a prestare servizio straordinario o lavorare nei giorni festivi e durante il riposo settimanale.

Procedura di giustificazione

Il personale che usufruisce di questi permessi è tenuto a fornire alla propria amministrazione una certificazione idonea in merito all‘iscrizione, alla partecipazione ai corsi e agli esami finali sostenuti.

Mancanza di giustificazione

Nel caso in cui non vengano fornite le suddette certificazioni, i permessi già utilizzati saranno considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali, con l’obbligo di restituire le somme percepite indebitamente.

In genere, il termine ultimo per la presentazione della domanda presso l’UST tramite la direzione è fissato al 15 novembre. Tuttavia, alcuni Uffici scolastici potrebbero stabilire termini diversi. Si consiglia quindi di consultare il sito dell’USR competente, che spesso fornisce anche il modello di domanda.

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