Homeschooling e accertamento dellobbligo di istruzione 2023

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Dal punto di vista del sistema dell’istruzione, il periodo che stiamo attraversando è quello degli esami, degli scrutini, delle idoneità. In questa fase sono coinvolti anche gli homeschooler e le loro famiglie. 

Al netto di considerazioni importanti sul tema svolte in altre occasioni, homeschooler e istituzioni scolastiche sono chiamati ad incontrarsi per l’accertamento del dovere di apprendimento/istruzione da parte dei genitori e del diritto dei figli a ricevere educazione, istruzione e ad essere protagonisti di processi efficaci di apprendimento.

Questo incontro, che potrebbe essere virtuoso e fruttifero, a mio avviso (e chiedo perdono della franchezza) presenta talvolta delle criticità, per i connotati con cui la realtà si è presentata negli anni precedenti e per come si sta presentando nel 2023.

Infatti, dall’osservatorio dell’Associazione LAIF a.p.s. (www.laifitalia.it, che si occupa di istruzione parentale), nel 2021 è risultato che neanche nel 50% degli “esami di idoneità” è stato tenuto in considerazione il progetto didattico-educativo. E nell’anno corrente coloro che hanno già sostenuto la prova in non pochi casi lamentano il medesimo problema con l’imposizione, in sede di svolgimento, della programmazione svolta in una determinata classe della scuola. 

In luogo del colloquio multidisciplinare i/le giovani sarebbero stati sottoposti a vere e proprie interrogazioni per materie della durata anche di tre ore e oltre.

Nel bagaglio della strumentazione di un esaminatore professionale, l’interrogazione è una cosa, il colloquio multidisciplinare è un’altra. Gli effetti dell’uso di uno strumento o dell’altro sono diversissimi, con il primo più facilmente si può demolire, con il secondo più facilmente si può costruire.  

Spesso i servizi scolastici, a fronte di richieste o tentativi di dialogo da parte delle famiglie, su questi temi cruciali, erigono un muro di gomma con la scritta “art. 23… istruzione parentale… esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva..”. 

L’art. 23 del D.lgs. 62/2017, arriva nell’elenco dopo gli art. 1 e 2, che richiamando con forza le Indicazioni Nazionali per il curricolo (che sono Norma a cui aderire), precisano i caratteri del momento della valutazione. 

“… La valutazione… Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.” 

Sul ruolo chiave ricoperto dalla valutazione/esame/accertamento nello sviluppo della persona, vi è una convergenza univoca che segnala inoltre la “delicatezza” di questo momento per i/le giovani in modo particolare.

Le norme che intervengono sul tema specifico e su altri collegati sono articolate e portatrici di concetti, pure basilari, ma spesso travisati o travalicati. 

La materia che vorrebbe esser data per certa e cristallina, così come è gestita dai servizi scolastici, ad uno sguardo attento, non lo è affatto.

Lo snodo chiave è “l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva”. 

A livello scolastico spesso l’argomento finisce qui (per fortuna non sempre).
Ovvero, secondo questa percezione, chi sta ottemperando al dovere/diritto di istruzione attraverso l’istruzione parentale annualmente si sottopone a questa prova nei termini tutti scolastici in cui è proposta/imposta.

La norma di derivazione è l’art. 23 del D.Lgs. 62 del 2017.

Tuttavia il D.M. 5 dell’8 febbraio 2021, integra la precedente formulazione dell’art. 23 suddetto aggiungendo che tale esame è svolto ai fini della verifica dell’obbligo di istruzione.

La specifica, se ad una prima lettura può sembrare irrilevante, nella realtà, evidenzia il suo  carattere “strumentale” dell’esame che va oltre la finalità annunciata di “passaggio alla classe successiva”.

Essendo questo il carattere (strumentale) e quella la finalità (verifica del dovere di istruzione), è consequenziale che lo strumento debba essere utilizzato nella maniera più appropriata in relazione alla “cosa” specifica su cui agisce: l’homeschooling.

Il citato D.M. 5/2/2021, introduce inoltre uno strumento che costituisce il solido basamento del corretto comportamento della scuola e dei genitori: il Progetto Didattico-Educativo (per gli homeschooler, parrebbe più appropriato dire Progetto EDUCATIVO-Didattico).

La norma citata lo introduce e lo colloca nel processo, proprio all’incrocio tra scuola e famiglia, attribuendogli il forte carattere della cogenza per entrambi i soggetti in campo.

Il progetto didattico-educativo deve, per legge, costituire il riferimento dell’accertamento/esame di idoneità; ne deve essere verificata la rispondenza sufficiente e necessaria con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e poi ogni altro contenuto esclude quelli che volessero esser messi sotto esame dai verificatori delle commissioni scolastiche, docenti o dirigenti.

La concezione riduttiva di questo strumento che spesso viene ricondotto, sia dai genitori che dalla scuola, al concetto di programmazione è castrante soprattutto per i primi, oltre che per i secondi.

Dalla stesura di una programmazione che per vari motivi, viene fatta coincidere, spesso, con quella messa in atto in una determinata classe scolastica, rimangono estranei tutta una serie di elementi progettuali che muovendo dalla scelta educativa della famiglia portano alla delineazione della didattica della quale potrà far parte una programmazione in senso corrente, oppure, a seconda della scelta dell’approccio individuato da genitori e figli, potrà anche non comprenderla.

Alcuni paradigmi della consuetudine nella gestione del sistema dell’istruzione (che come dovrebbe essere assodato, non coincide con il sistema scolastico) dovrebbero essere rivisti e messi a verifica alla luce delle evidenze.

Dovrebbero essere oramai sufficientemente diffuse ed acquisite, a livello professionale, la nozione di Istruzione parentale e le differenze sostanziali tra approccio scolastico all’istruzione ed approccio all’apprendimento/istruzione/educazione che muove l’istruzione parentale.  

In estrema, e non definitiva, sintesi si può dire qui che l’istruzione parentale non consiste semplicisticamente nella trasposizione delle dinamiche e delle contenutistiche proprie della scuola contemporanea, in un luogo diverso da quello degli istituti scolastici, vale a dire “a domicilio” (vedi utili approfondimenti in “Apprendimento naturale, homeschooling e unschooling” di Nunzia Vezzola  Armando editore Roma).

Pur perseguendo il medesimo fine costituzionale (art. 3 Costituzione) la rimozione di ogni ostacolo per il pieno sviluppo della persona umana (in questo caso il/la giovane in crescita), le strade per giungere a questo orizzonte sono diverse, anche se in alcuni casi possono avere tratti di analogia.

Sintetizzando ancora, gli homeschooler apprendono, vengono istruiti e si educano, muovendosi per gli ambiti della conoscenza e delle competenze, valicando i confini rigidi della suddivisione in materie e temporalità specifiche e rigide, tipiche, ancora, della metodica scolastica. Il procedere per “classi” di annualità scolastica, se risponde, soprattutto, ad una logica organizzativa del servizio scolastico, non corrisponde invece alle leggi biologiche dell’apprendimento (op.cit.) né a molti percorsi di homeschooling.

Sono trascorsi 11 anni dalla promulgazione D.M 254 del 16/11/2012 (Indicazioni Nazionali). Con la chiarezza ed eleganza che distingue quel documento, vengono posti alcuni assunti, fino ad ora non minimamente confutati, anzi, man mano che prendono tempo, acquistano sempre maggior pregnanza. Nonostante sia legge dello Stato, tuttavia è assai raro trovare la loro effettiva applicazione.

In questa sede ne richiamo brevemente tre: 

 La scuola non ha più il monopolio delle informazioni e dei modi di apprendere. Le discipline e le vaste aree di cerniera tra le discipline sono tutte accessibili ed esplorate in mille forme attraverso risorse in continua evoluzione”, 

“Le discipline, così come noi le conosciamo, sono state storicamente separate l’una dall’altra da confini convenzionali che non hanno alcun riscontro con l’unitarietà tipica dei processi di apprendimento. Ogni persona, a scuola come nella vita, impara infatti attingendo liberamente dalla sua esperienza, dalle conoscenze o dalle discipline, elaborandole con un’attività continua e autonoma. Oggi, inoltre, le stesse fondamenta delle discipline sono caratterizzate da un’intrinseca complessità e da vaste aree di connessione che rendono improponibili rigide separazioni. Nelle Indicazioni le discipline non sono aggregate in aree precostituite per non favorire un’affinità più intensa tra alcune rispetto ad altre, volendo rafforzare così trasversalità e interconnessioni più ampie e assicurare l’unitarietà del loro insegnamento.”,

“La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.” 

Dovrebbe apparire chiaro e sufficientemente persuasivo, che lo stato di necessità dell’operato della scuola, nei confronti degli homeschooler, dovrebbe legittimamente cambiare, nel senso di un aggiornamento dell’atteggiamento.

La scuola non è tenuta a verificare e pretendere la coincidenza dei percorsi dei/lle giovani in istruzione parentale con quelli dei/lle giovani scolarizzati. Bensì è tenuta a operare con professionalità e con la dovuta sensibilità a verifiche coerenti con la natura pienamente legittima del fenomeno con il quale si sta confrontando. Questo per dare un servizio di qualità ai cittadini e nel contempo allo Stato.

E’ necessario quindi che il tema sia affrontato con animo libero, aperto e nel rispetto della legge e con la modalità della collaborazione e della sussidiarietà come da Costituzione art. 118, sia da parte dei genitori che da parte della scuola che in questo frangente è chiamata ad esercitare il potere che le è stato attribuito in spirito di servizio ed aiuto alle famiglie (art.31 Costituzione).   

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