Graduatorie GPS, docente di ruolo potrà inserirsi nella stessa provincia di titolarità?

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#insegnanti #studenti

Il docente di ruolo può iscriversi in GPS prima fascia nella medesima provincia in cui è titolare?

Aggiornamento GPS

Le graduatorie GPS 2022/24 cesseranno la loro vigenza nel corrente anno scolastico e si aggiorneranno nel corso dello stesso per il successivo periodo di vigenza (ad oggi biennale, per cui dovrebbero essere vigenti per il 2024/25 e 2025/26, salvo novità).

Requisiti prima fascia

Come leggiamo nell’OM 112/2022, accedono alla prima fascia delle GPS:

  • scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti in possesso della specifica abilitazione ( laurea in SFP oppure diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02)
  • scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso relativamente alla quale si chiede l’inclusione in GPS.

Precisiamo che:

  • né la precedente OM 60/2020 né l’attuale OM 112/2022 vietano l’inclusione in GPS dei docenti di ruolo. Parimenti, non è stato previsto, per i predetti docenti, il divieto di inserirsi nella medesima provincia di titolarità;
  • il docente di ruolo, ai sensi dell’art. 3/3 del DM n. 138/2023, può accettare supplenze al 30/06 e al 31/08, solo dopo aver svolto l’anno di prova.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono attualmente nell’anno di prova dopo concorso ordinario. Posso iscrivermi in prima fascia GPS nel 2024 nella stessa provincia?

Come detto sopra, l’ OM n. 112/2022 non ha previsto alcun divieto in tal senso. Pertanto, stando alla normativa attuale, la nostra lettrice potrà inserirsi nella medesima provincia di titolarità.

La lettrice non lo specifica, ma riteniamo che intenda inserirsi in GPS per una classe di concorso/posto diverso da quello di titolarità. Viceversa, l’inclusione sarà nulla, in quanto non è possibile accettare supplenza per lo stesso posto/classe di concorso di titolarità.

Infatti, ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007 (applicato nel corrente anno scolastico, ma che dovrebbe essere sostituito già dal 2024/25 dall’art. 47 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21, di cui si attende la firma definitiva), il docente di ruolo:

  • può accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per altro grado di istruzione o altra classe di concorso (anche del medesimo grado), a condizione che abbia già svolto l’anno di prova (non è invece possibile accettare supplenze per altra tipologia di posto del medesimo grado di istruzione);
  • se ottiene la supplenza, è sottoposto alla disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali;
  • mantiene senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

Ai sensi del summenzionato art. 47, invece (che dall’a.s. 2024/25 dovrebbe entrare in vigore; come detto si attende solo la firma definitiva):

  • il docente già di ruolo può accettare supplenze su posto intero (precisazione prima non prevista) al 31/08 o al 30/06;
  • le supplenze possono essere accettate in un diverso grado di istruzione ovvero per altra tipologia di posto (possibilità prima non prevista; esempio: titolare scuola primaria posto comune, potrà accettare supplenza su sostegno alla primaria) o per altra classe di concorso;
  • il docente di ruolo, che ottiene la supplenza, mantiene senza assegni, per tre anni scolatici, la titolarità della sede (nella dichiarazione congiunta relativa all’articolo in questione leggiamo che: … il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità);
  • l’accettazione della supplenza comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie;
  • l’accettazione della supplenza comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso.

Pertanto, la lettrice potrà conseguire supplenze soltanto se inclusa per un classe di concorso, grado di istruzione o tipologia di posto diversi rispetto a quella di titolarità.

Per completezza di informazione, ricordiamo che, una superato l’anno di prova, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Dunque, per i docenti di ruolo, all’atto della conferma in ruolo, è prevista la cancellazione da ogni GM, GaE e graduatoria di istituto di inclusione. Non sono citate le GPS per cui, stando al dettato normativo, non è prevista la cancellazione dalle GPS: probabilmente per permettere ai docenti di ruolo di ottenere eventuali supplenze, così come previsto dal CCNL? (quanto detto ai sensi dell’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94 che, nella nuova formulazione introdotta dal DL 44/2023, rinvia all’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017].

Consulenza

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