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Graduatoria interna di istituto, docente con nomina giuridica dal 1° settembre 2020 va inserito in coda

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Nella graduatoria interna di istituto un docente immesso in ruolo con retrodatazione giuridica della nomina dal 01/09/2020 va inserito in coda oppure a pettine?

Graduatoria interna di istituto

Le graduatorie interne di istituto sono redatte dal dirigente scolastico per ognuna delle tipologie di posto e/o cattedre esistenti nella medesima scuola, ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto, in caso di contrazione dell’organico dell’autonomia.

I docenti sono graduati in base al punteggio derivante dall’anzianità di servizio, dalle esigenza di famiglia e dai titoli generali, secondo quanto previsto dalla Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, con le precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio (Tabella allegata all’Ipotesi di CCNI 2022/25).

Docenti esclusi dalla graduatoria

Le graduatorie vanno compilate inserendo:

1. “a pettine” i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dal 01/09/2020 e precedenti oppure dal 01/09/2021 per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse, o trasferiti dal 01/09/2021 nella stessa scuola da posto comune a posti di lingua (per la scuola primaria) o ancora trasferiti dal 01/09/2021 con precedenza di cui all’articolo 13, comma 1 – punto II, del CCNI 2022/25 (si tratta del  personale docente trasferito d’ufficio che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità);

2. “in coda” i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal 01/09/2021 per mobilità a domanda volontaria, compresi i docenti perdenti posto trasferiti d’ufficio dal 01/09/2020 e precedenti [che entrano a far parte dell’organico dal 01/09/2021, tramite domanda per il rientro nella scuola di precedente titolarità, richiesta (sempre nell’ottennio) come prima preferenza, e soddisfatti – per il 2021/22 – per la scuola redigente la graduatoria, espressa tra le preferenze successive alla scuola di precedente titolarità] ovvero per assunzione in ruolo (neoassunti).

Prima, dunque, vanno inseriti con i rispettivi punteggi i docenti di cui al punto 1, poi (a prescindere dal punteggio rispetto ai docenti di cui al punto 1) i docenti di cui al punto 2 (sempre con i rispettivi punteggi).

In caso di contrazione di organico, sono individuati come perdenti posto i docenti  ultimi in graduatoria: i primi a perdere il posto, pertanto, sono i docenti in coda e poi gli altri, risalendo la graduatoria medesima.

Docenti assunti con retrodatazione giuridica

Ritornando al quesito di partenza “Un docente immesso in ruolo a settembre 2021 con retrodatazione giuridica settembre 2020 ha diritto di essere inserito a pettine nelle graduatorie di istituto?”, affermiamo che il docente in questione va inserito in coda, perché nell’a.s. 2020/21, pur essendo giuridicamente in ruolo, il medesimo (docente) non faceva parte dell’organico dell’autonomia della scuola di titolarità, ottenuta nell’a.s. 2021/22.

, 2022-04-04 09:56:00, Nella graduatoria interna di istituto un docente immesso in ruolo con retrodatazione giuridica della nomina dal 01/09/2020 va inserito in coda oppure a pettine?
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