Docenti neoassunti da concorso straordinario bis: chi ha già i 24 CFU deve seguire e pagare anche il corso da 5 CFU? FAQ

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Abbiamo riportato le FAQ dell’USR Sardegna dedicate ai docenti neoassunti. Le risposte alle domande frequenti chiariscono, fra gli altri, alcuni aspetti relativi al conseguimento dei 5 CFU richiesti agli insegnanti che hanno superato il concorso straordinario bis.

Chi possiede i 24 CFU può utilizzarli per sostituire la formazione universitaria dei 5 CFU?

Si ritiene di no. Occorre fare riferimento al DM 108/2022 che specifica le attività formative universitarie per l’ottenimento dei CFU richiesti. L’USR non ha competenza sul riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) che devono essere invece certificati dalle Università e solo loro possono eventualmente riconoscere crediti previamente conseguiti per attività compatibili con quelle previste.

Chi ha superato il concorso ordinario ma viene assunto dal concorso straordinario ai sensi dell’art. 59 comma 9 bis avrà riconosciuti i 5 crediti utili per l’abilitazione?

Si tratta di procedure distinte, così come sono distinte le finalità del percorso universitario da svolgersi per gli art. 59 comma 9-bis. La certificazione dei 5 CFU è di competenza delle Università. Al momento non è prevista alcuna deroga e in ogni caso sarebbe rimessa all’Università ogni valutazione in merito.

Sto seguendo il percorso del TFA sostegno e sto sostenendo gli esami, posso avere il riconoscimento dei 5 CFU?

Si ritiene di no. Occorre fare riferimento al DM 108/2022 che specifica le attività formative universitarie per l’ottenimento dei CFU richiesti. L’USR non ha competenza sul riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) che devono essere invece certificati dalle Università e solo loro possono eventualmente riconoscere crediti previamente conseguiti per attività compatibili con quelle previste.

Chi deve svolgere anno di prova

Sono tenuti ad effettuare il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio:

  • i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo
  • i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  • i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo
  • i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.

Docenti neoassunti, nei 120 giorni non sono comprese le assenze per malattia, il giorno libero sì se si svolgono attività. FAQ

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