inviata da Enrico Martello – Dal 2020 è molto diffusa una casistica alquanto oscena per cui molti Docenti di Musica e Strumento Musicale, dopo l’assunzione e la Conferma in Ruolo a PIENO TITOLO dopo l’espletamento del Concorso riservato del 2018 si ritrovano LICENZIATI a distanza di anni di servizio, competenze acquisite e posizioni lavorative consolidate perché il Consiglio di Stato ha invalidato il loro Titolo AFAM come abilitante, al contrario di quanto ritenuto dai Giudici del Lavoro in più zone d’Italia.
Posto che non si vogliono mettere in discussione le procedure di reclutamento, questi sono dei Docenti che hanno sostenuto REGOLARMENTE un concorso al quale è stato consentito di partecipare senza alcuna riserva, sono stati depennati poi dalle Graduatorie di Merito ed ottenuto il reinserimento grazie a delle Vittorie presso i TAR di competenza.
Durante questi anni sono potuti entrare senza alcuna riserva in ruolo, superando l’anno di prova ed ora, dopo anni di servizio IN RUOLO, vengono licenziati o rischiano il licenziamento a causa di Sentenze Sfavorevoli del Consiglio di Stato che, a macchia di leopardo, fornisce pareri contrastanti a favore di una grave disparità di trattamento.
La domanda che sorge spontanea è, come è possibile licenziare dopo ANNI dei docenti di Ruolo A PIENO TITOLO infischiandosene delle garanzie di un contratto a tempo indeterminato ottenuto regolarmente?
Posto che ci siano stati degli errori delle varie amministrazioni, secondo quale principio è il lavoratore che deve farne le spese?
Bisogna mettere un punto agli Uffici Scolastici Regionali che sono responsabili di moltissimi errori soprattutto in merito dei punteggi nelle graduatorie e interpretazioni errate delle posizioni dei canditati, tutte “sviste” che vengono pagate a caro prezzo dai docenti stessi, in balia di un’amministrazione bislacca e discutibile.
Chiediamo ad alta voce che venga restituita massima dignità contrattuale ai docenti in toto, soprattutto se con contratto firmato SENZA ALCUNA RISERVA!
Chiediamo la Cancellazione della CIRCOLARE 709 del maggio 2020, perché inammissibile!
ndR: la nota n. 709 del 20 maggio 2020 prevede che
“Al fine di garantire uniformità di comportamenti, in applicazione di quanto disposto all’articolo 4, comma 1 e comma 1-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, si rappresenta che le modifiche introdotte ai sensi dell’articolo 1-quinquies del decreto legge 126/2019 prevedono, nei casi di “decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all’inserimento nelle graduatorie” concorsuali, a esaurimento o di istituto “che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali”:
a) di dare esecuzione entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale;
b) di dare esecuzione “alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico”.
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