Docenti, cè chi preferisce lavorare in più scuole e rinunciare alla cattedra interna di potenziamento

La cattedra oraria esterna, assegnata per trasferimento ovvero immissione in ruolo, non può essere assegnata ad altro docente se non a quello trasferito o assunto a tempo indeterminato. Quando può essere richiesta.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Sono una docente di arte e immagine assunta a t.i. nell’anno 21/22 su una COE. Per contrazione dell’organico quest’anno sono rimasta nello stesso istituto ma nella cattedra interna di potenziamento. L’anno prossimo è prevista di nuovo una COE al momento vacante disponibile per mobilità o immissione in ruolo. È possibile con una semplice richiesta al dirigente scolastico chiedere il passaggio dalla cattedra interna di potenziamento a quella esterna di materia?

La risposta al quesito è negativa: la lettrice non potrà ottenere la cattedra esterna facendo richiesta, considerato che per il prossimo anno (2023/24) nella scuola non c’è stata contrazione di organico, per cui la predetta cattedra (COE) rappresenta un’ulteriore disponibilità destinata alla mobilità/immissioni in ruolo (e in subordine alle supplenze). La risposta sarebbe stata diversa in caso di COE da assegnare ad un docente già in organico, in seguito a contrazione dello stesso. 

Illustriamo di seguito i due diversi casi.

Trasferimento/Immissione in ruolo su COE

Trasferimento

In base all’articolo 11 del CCNI 2022/25, il docente trasferito su cattedra oraria esterna (COE):

  • deve completare nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola, come indicato negli elenchi del personale trasferito;
  • qualora nella prima scuola assegnata (quella di titolarità) si liberi una cattedra (quindi vi sia una cattedra priva di titolare), è automaticamente assegnato sulla predetta cattedra (a tal fine non sono necessari ulteriori provvedimenti da parte dell’ATP);
  • qualora non vi sia più disponibilità di ore nella scuola/e di completamento, deve completare l’orario nella scuola/e in cui il nuovo organico prevede il completamento d’orario.

Immissioni in ruolo

Quanto detto in merito ai trasferimenti vige anche per le immissioni in ruolo, considerato che è il docente medesimo a scegliere ovvero ad aver assegnata la cattedra oraria esterna. In sostanza, trattasi di una cattedra così costituita dall’ATP e non una cattedra costituitasi a seguito di contrazione di organico.

Assegnazione COE per contrazione di organico

Graduatoria interna

Diversamente dal caso sopra descritto, qualora la COE si costituisca a seguito di contrazione di organico, la stessa va assegnata sulla base della graduatoria interna di istituto, secondo i criteri e disposizioni di seguito indicate:

  • l’assegnazione ha carattere annuale, per cui ogni anno si scorre la graduatoria interna di istituto, in quanto punteggi e posizioni potrebbero cambiare in base agli eventuali nuovi titoli acquisiti dai docenti interessati;
  • l’assegnazione avviene in base alla graduatoria interna aggiornata con i titoli posseduti dagli interessati al 31/08/2023;
  • avviene in base alla graduatoria interna, ove includere a pettine i docenti entrati in organico dal 01/09/2022;
  • spetta al docente ultimo in graduatoria;
  • può riguardare anche i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII dell’articolo 13, comma 1, del CCNI mobilità 2019/22.

Riguardo all’ultimo punto, si precisa che i beneficiari delle riportate precedenze:

  1. vanno esclusi dalla graduatoriaper cui non possono avere attribuita la COE, qualora il completamento della cattedra esterna sia in un comune diverso da quello della scuola interessata (dov’è dunque la titolarità della COE);
  2. vanno inclusi in graduatoriaper cui possono avere attribuita la COE, qualora il completamento della cattedra esterna sia nello stesso comune della scuola interessata (dov’è dunque la titolarità della COE).

Assegnazione a richiesta

La cattedra orario esterna, infine, potrebbe essere richiesta volontariamente da uno o più docenti. In tal caso, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze indicate nell’articolo 13/1 del CCNI o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile, dalla contrattazione d’istituto.

Conclusioni

In definitiva, la COE:

  • va assegnata annualmente dalla graduatoria interna di istituto o anche a richiesta, se la stessa si è costituita in seguito a contrazione di organico;
  • non va assegnata dalla graduatoria interna di istituto o anche a richiesta, qualora sia stata assegnata per trasferimento ovvero immissione in ruolo.
Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

, L’articolo originale è stato pubblicato da, https://www.orizzontescuola.it/docenti-ce-chi-preferisce-lavorare-in-piu-scuole-e-rinunciare-alla-cattedra-interna-di-potenziamento/, Chiedilo a Lalla,graduatoria interna istituto,immissioni in ruolo,Mobilità, https://www.orizzontescuola.it/feed/, Nino Sabella,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Exit mobile version