Docente in GaE primaria con riserva, ha il ruolo con posto accantonato: può avere la supplenza?

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Un docente incluso in GaE con riserva, destinatario di un provvedimento di accantonamento del posto per l’immissione in ruolo in attesa dell’esito del contenzioso, può ottenere supplenze dalle predette graduatorie?

Quesito

Una nostra lettrice chiede:

Sono una insegnante della scuola primaria, iscritta in GAE con riserva (docenti diplomati ante 2012) con giudizio ancora pendente. Sono stata immessa in ruolo quest’anno con posto accantonato in attesa della sentenza definitiva.

Nella fase di assegnazione delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno l’USP non ha proceduto alla mia convocazione, nonostante mi trovassi in posizione utile, adducendo che l’immissione in ruolo, seppure con riserva, comporta l’impossibilità di accettare qualsiasi supplenze da GAE, ma solo da GPS in cui sono anche inserita. Vorrei sapere se il comportamento dell’USP sia corretto.

Assunzioni con riserva o accantonamento posti

Le assunzioni in ruolo a.s. 2022/23 sono state effettuate, secondo le istruzioni impartite da MI con l’Allegato A al DM n. 184/2022. Riguardo agli aspiranti inseriti con riserva, in seguito a contenzioso, nelle varie graduatorie finalizzate alle immissioni in ruolo, il predetto Allegato A ha indicato quanto segue:

In merito ai soggetti inseriti con riserva nelle graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo a seguito di contenzioso, si raccomanda una immediata esecutività delle eventuali sentenze relativamente alle sole graduatorie per cui è causa. Nei casi di giudizio pendente, in ragione dei singoli dispositivi, si darà luogo all’immissione in ruolo con riserva, ove detti dispositivi garantiscano la relativa utilità, ovvero all’accantonamento dei posti in attesa del giudicato.

Dunque, nel caso di giudizi ancora pendenti, si indica che gli aspiranti interessati:

  1. siano  immessi in ruolo con riserva, se previsto dal relativo dispositivo giudiziario (che, dunque, garantisce l’utilità derivante dall’inclusione in graduatoria, ossia l’assunzione in ruolo);
  2. non siano immessi in ruolo e abbiano il posto accantonato in attesa della sentenza, se il dispositivo giudiziario non garantisce l’utilità derivante dall’inclusione in graduatoria (come detto sopra).

Inserimento GPS I fascia scuola infanzia e primaria

Nella prima fascia delle GPS posto comune di scuola dell’infanzia e primaria (come per gli altri gradi di istruzione) sono inclusi gli aspiranti in possesso dell’abilitazione, come leggiamo nell’articolo 3/8 dell’OM n. 112/2022:

Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell’infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

Nella suddetta prima fascia, dunque, oltre ai laureati in SFP, si sono potuti inserire anche i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 (come la nostra lettrice).

Risposta al quesito

La nostra lettrice, come sopra riportato, chiede se sia stato corretto il fatto che l’USP non l’abbia convocata per le supplenze da GaE, in quanto destinataria di accantonamento del posto ai fini dell’immissione in ruolo.

Premettiamo che l’accantonamento del posto è stato correttamente disposto sulla base di quanto scritto dal MI nel succitato Allegato A, ragion per cui il dispositivo giudiziario, relativo alla posizione della lettrice, non dovrebbe garantire l’utilità derivante dall’inserimento in GaE (con riserva), altrimenti sarebbe stata assunta in ruolo con riserva. Tuttavia, la lettrice risulta destinataria di nomina in ruolo, sebbene con accantonamento del posto, come scrive l’USP di Bari in riferimento all’accontamento dei posti per alcuni aspiranti inclusi in GaE con riserva:

Per le motivazioni e le disposizioni in premessa indicate, che qui si richiamano integralmente, gli aspiranti di seguito indicati, ai sensi dell‘Allegato A del DM 184 del 19/07/2022, hanno diritto all’accantonamento del posto in attesa della definizione del giudizio nel merito:

Le docenti destinatarie dell’immissione in ruolo con accantonamento del posto, e le relative scuole di assegnazione, NON dovranno tener conto dell’e-mail automatica generata dal gestore informatico del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto la nomina in ruolo delle docenti per l’a.s. 2022.23.

I dirigenti scolastici delle scuole di destinazione NON dovranno provvedere alla contrattualizzazione dei su menzionati docenti.

Dunque, i docenti che si trovano nella sopra descritta situazione, non sono ancora giuridicamente di ruolo [in quanto il contratto a tempo indeterminato potrà essere stipulato solo all’esito favorevole (per i docenti) del contenzioso], ma sono destinatari di nomina. Considerato ciò e che nelle operazioni di nomina (a tempo sia indeterminato che determinato) la graduatoria non torna indietro ma riparte dall’ultima posizione “trattata”, l’USP sembrerebbe aver agito correttamente.

La nostra lettrice, come scritto anche nel quesito, potrà ottenere eventuali supplenze dalle GPS prima fascia, in cui la stessa afferma di essere inclusa.

, 2022-10-18 07:32:00, Un docente incluso in GaE con riserva, destinatario di un provvedimento di accantonamento del posto per l’immissione in ruolo in attesa dell’esito del contenzioso, può ottenere supplenze dalle predette graduatorie?
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