Docente ha rifiutato ruolo su classe di concorso e accettato sostegno GPS per rimanere nella provincia desiderata. 5 anni di vincolo prima del passaggio

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L’aver rifiutato una proposta di assunzione a tempo indeterminato non implica l’impossibilità di chiedere un passaggio di ruolo/cattedra ovvero un trasferimento per la classe di concorso/tipologia di posto relativamente alla quale si è espressa rinuncia.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Quest’anno sono entrata di ruolo con retrodatazione su sostegno. Contemporaneamente ho partecipato e superato l’ordinario 2020 in classe di concorso a001. Essendo 106esima nella GM ho ricevuto la comunicazione dell’accettazione del ruolo, ma un po’ presa alla sprovvista ho rifiutato. Sarà possibile per me chiedere un passaggio di cattedra in futuro sempre nello stesso grado? O il rifiuto mi ha precluso definitivamente la possibilità di farlo?
Grazie

La nostra lettrice, avendo rifiutato l’immissione in ruolo, è stata depennata dalla specifica GM (A-01), nel rispetto delle annuali indicazioni ministeriali (e secondo quanto disposto dagli articoli 400 e 401 del D.lgs. 297/94):

La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.

Questa è l’unica sanzione prevista in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione a tempo indeterminato.

Pertanto, la lettrice non perde l’eventuale abilitazione conseguita con il concorso del 2020 (diciamo eventuale abilitazione perché vi hanno partecipato anche docenti già abilitati) nonché il diritto a chiedere il trasferimento per la classe di concorso A-01.

La lettrice parla di passaggio di cattedra, tuttavia il movimento da una tipologia di posto ad un’altra (da sostegno a posto comune) nel medesimo grado di titolarità (come nel caso in esame) non è un passaggio di cattedra (relativo al passaggio da una classe di concorso ad un’altra dello stesso grado) bensì un trasferimento.

Precisiamo, infine, che il movimento in questione potrà essere chiesto dalla lettrice solo dopo aver superato il previsto quinquennio di permanenza su posto di sostegno.

Tale quinquennio, per gli assunti nell’a.s. 2023/24, senza retrodatazione giuridica, si conclude nell’a.s. 2027/28 e la domanda di trasferimento su posto comune potrà essere presentata dagli interessati nel corso del predetto anno scolastico per l’a.s. 2028/29.

Nel caso della lettrice i tempi si accorciano, in quanto nel calcolo del quinquennio si computano anche gli anni di decorrenza giuridica, come si legge nell’articolo 23/8 del CCNI 2022/25:

Ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dall’applicazione dell’art. 1, comma 4–bis del decreto-legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto, è calcolato l’anno scolastico in corso.

Vincolo quinquennale sostengo

Così leggiamo nell’articolo 23 del CCNI 2022/25 sulla mobilità:

  • I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno, non hanno l’obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio ma solo di completarlo (comma 3). Lo stesso dicasi per chi è trasferito in ambito provinciale
  • L’insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione (comma 9)
  • L’insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione (comma 10)
  • I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono
    partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di  permanervi per un quinquennio (comma 11)
  • Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie immessi in ruolo per l’insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione (comma 12)
  • I docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado possono indicare esclusivamente
    preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di
    disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione (comma 13)

Dunque, gli immessi in ruolo su posto di sostegno (oltre a quelli che ottengono il trasferimento/passaggio su tale tipo di posto) devono permanervi per cinque anni, durante i quali, comunque, è possibile presentare domanda di trasferimento su posto di sostegno ed anche di passaggio di ruolo sempre su posto di sostegno: nel primo caso (trasferimento), gli anni di vincolo non ripartono da capo ma proseguono; viceversa, nel secondo caso (passaggio) il vincolo riparte da capo.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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