Docente di ruolo su sostegno consegue abilitazione su posto comune con concorso ordinario. Potrà partecipare alle supplenze da GPS?

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#insegnanti

Il docente di ruolo su sostegno, ancora nel vincolo quinquennale di permanenza su tale tipologia di posto, può inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS e accettare incarichi di supplenza su classe di concorso?

Rispondiamo al quesito posto in redazione da un nostro lettore, ricordando dapprima chi può inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS e quali supplenze può accettare il personale docente di ruolo.

Elenchi aggiuntivi: chi può inserirsi e come

Gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS posto comune e di sostegno saranno costituiti, nel corso del corrente anno scolastico, per l’a.s. 2023/24. Da essi si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia, ossia dopo la prima fascia e prima della seconda.

Negli elenchi possono inserirsi gli aspiranti che conseguono il titolo di abilitazione e/o specializzazione prima della ricostituzione delle GPS per il biennio successivo (2024/26). Al riguardo, l’articolo 10 dell’OM n. 112/22 non fa distinzione alcuna ovvero non presenta alcun divieto per il personale docente di ruolo, per cui anche gli insegnanti a tempo indeterminato possono inserirsi nei predetti elenchi. Lo stesso dicasi per il DM n. 51/2021, che ha disciplinato la costituzione degli elenchi a.s. 2021/22, in attuazione della disposizione prevista nell’OM n. 60/2020 (che ha disciplinato la costituzione delle GPS 2020/22). 

Al fine suddetto, ossia per inserirsi negli elenchi aggiuntivi, gli interessati presenteranno apposita domanda telematica, tramite Istanze Online, secondo i termini che saranno indicati dal MIM. L’istanza andrà indirizzata all’UPS di una sola provincia, ossia:

  1. all’USP che ha gestito l’inserimento/aggiornamento nelle GPS 2022/24; ciò, naturalmente, per coloro i quali sono già inclusi nelle GPS; oppure
  2. all’USP della provincia scelta, se non già inclusi nelle GPS 2022/24.

Supplenze docenti di ruolo

I docenti di ruolo, com’è noto, possono accettare supplenze annuali, ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007 (tuttora vigente per quanto non previsto nel CCNL 2016/18 che, dopo l’accordo sulla parte economica, dovrà essere riscritto per la parte normativa), che così dispone:

Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

Dunque, i docenti di ruolo possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per un diverso grado di istruzione ovvero per una diversa classe di concorso, diversi rispetto a quelli di titolarità.

Quesito

Un nostro lettore chiede quanto segue:

Sono un docente di ruolo sul sostegno alle superiori (Adss). Ho appena conseguito anche l’abilitazione su materia (a046). Sono consapevole che ho il vincolo quinquennale sul sostegno. La mia domanda è la seguente: potrò inserirmi questa estate negli elenchi aggiuntivi della A-46, pur essendo di ruolo sul sostegno? Il mio dubbio sta nel fatto che mi inserirei in prima fascia per la A-46, senza la possibilità di accettare gli eventuali incarichi. Posso comunque inserirmi? (senza ad esempio sanzioni legate alla mancata accettazione degli incarichi per la A-46).

Come detto sopra, nulla vieta al docente di ruolo di inserirsi negli elenchi aggiuntivi, indipendentemente dal vincolo di permanenza quinquennale su posto di sostegno. Lo stesso dicasi per l’assegnazione della supplenza: né l’OM 112/2022 né l’art. 36 del CCNL 2007, in linea generale, vietano espressamente al docente, titolare su posto di sostegno e ancora sottoposto al vincolo quinquennale, di poter ottenere una supplenza; il vincolo, d’altra parte, è relativo alla mobilità, ossia ai trasferimenti e passaggi. Evidenziamo, però, che il nostro lettore, nel caso specifico, non potrebbe ottenere la supplenza, in quanto non sarebbe né per altra classe di concorso né per altro grado di istruzione rispetto a quelli di titolarità. Il lettore, infatti, è titolare su posto di sostegno nella secondaria di II grado e dovrebbe ottenere la supplenza nel medesimo grado di istruzione (nella A-46), sebbene per una diversa tipologia di posto: il sostegno, ricordiamolo, non è ancora una classe di concorso, ma una tipologia di posto. Ciò è stato chiarito anche dall’ATP di Reggio Calabria, tramite un’apposita nota, ove leggiamo:

  • il docente titolare di scuola secondaria di II grado non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune per un’altra classe di concorso nella scuola secondaria di II grado o nella scuola secondaria di I grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno.

In definitiva, il nostro lettore potrebbe teoricamente inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS posto comune (e successivamente a pieno titolo in prima fascia), ma non potrebbe mai ottenere (a normativa vigente) una supplenza, per quanto detto sopra.

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