Docente assente per 20 anni su 24 di servizio, al lavoro metteva voti a caso o improvvisava lezioni. Sì alla dispensa. Sentenza Cassazione [PDF]

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17897 depositata oggi, interviene nel mondo dell’istruzione, legittimando la dispensa dal servizio per “incapacità didattica”. Come segnala il Sole 24 Ore, questa decisione concerne una docente di storia e geografia presso una scuola secondaria di secondo grado, accusata di modalità didattiche inadeguate e disattenzione.

La dispensa, prevista dall’art. 512 d.lgs. n. 297/1994, è stata adottata per “assoluta e permanente inettitudine alla docenza”. Fra le accuse, il mancato possesso dei libri di testo, l’assegnazione dei voti in modo casuale, lezioni improvvisate e gravi imprecisioni nei programmi.

La docente si era difesa richiamando la “libertà di insegnamento” e l’“autonomia didattica”. In primo grado, il tribunale le aveva dato ragione, sostenendo che il periodo di osservazione, poco superiore ai quattro mesi, era insufficiente per una valutazione completa.

La Corte di appello, tuttavia, ha capovolto il verdetto. Documenti indicavano che su 24 anni di insegnamento, la docente era stata assente per 20 anni. Questa prolungata assenza ha limitato la possibilità di effettuare osservazioni a lungo termine.

La Sezione lavoro ricorda che, dopo la contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico, il dirigente può dispensare un insegnante per incapacità didattica. Questo non deriva da comportamenti colpevoli, ma da una constatazione di oggettiva inidoneità.

Riguardo alla libertà di insegnamento, se è un diritto costituzionale, ha limiti nella tutela dell’alunno. Il concetto di “libertà didattica” non implica l’assenza di metodo od organizzazione. Non è permesso nascondere inadeguatezze dietro la scusa della libertà didattica. Infine, le prolungate assenze “non hanno costituito elemento di valutazione dell’incapacità didattica, ma solo fatto storico di contorno”.

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