Dl Stato di emergenza e Green pass, via libera definitivo: dagli organi collegiali ai concorsi, cosa cambia per la scuola

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L’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge per la proroga dello stato di emergenza e sul Green pass, su cui ieri il governo aveva ottenuto la fiducia. I voti a favore sono stati 331 , 43 i contrari, tre gli astenuti.
Tra le misure adottate c’è la proroga dello stato di emergenza, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione del COVID-19, ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.
È previsto il supporto alle Regioni e alle Province autonome da parte del Ministero della difesa per la somministrazione dei test e di analisi attraverso i propri laboratori militari dislocati sul territorio nazionale, al fine di assicurare l’individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado.
Il commissario straordinario provvede a fornire alle istituzioni educative, scolastiche e alle università le mascherine di tipo FFP2 o FFP3 per i docenti delle istituzioni educative e della scuola dell’infanzia. Nelle scuole di ogni ordine e grado la fornitura avverrà solo ove siano presenti alunni e studenti esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Fino alla data del 31 marzo 2022: è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi della scuola dell’infanzia e della scuola dell’infanzia e per gli studenti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso degli stessi strumenti.
Viene prevista la facoltà dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di derogare dall’attività didattica in presenza, per specifiche aree o istituti, esclusivamente in zona rossa.
Fino alla data del 31 marzo 2022: In tutti gli ordini e gradi di scuola è possibile svolgere le sedute degli organi collegiali in video conferenza, anche ove tale modalità non sia prevista dagli atti regolamentari interno.
Fino alla data del 31 marzo 2022: le Amministrazioni possono prevedere l’utilizzo di sedi decentrate, tenuto conto del numero dei partecipanti. Per le procedure concorsuali i cui bandi non siano già pubblicati e qualora non sia stata svolta alcuna attività, le Amministrazioni possono prevedere l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento della prova orale in video conferenza.
Per le procedure i cui bandi vengono pubblicati dopo l’1 aprile 2021 può essere prevista una sola prova scritta e una eventuale prova orale
Fino alla data del 31 marzo 2022: il CSPI rende il proprio parere nel termine di 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministero dell’Istruzione. Decorso tale termine si può prescindere dal parere.
Per l’ambito della scuola le modifiche apportate sono contenute nell’articolo 13-bis: nello specifico, riguardano il possibile “acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell’aria degli ambienti contenenti sistemi di filtraggio delle particelle e distruzione di microrganismi presenti nell’aria”.
Si interviene anche sulle prestazioni lavorative “dei soggetti fragili e congedi parentali”, con il finanziamento utile a “garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario” Covid-19; l’individuazione delle “patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali a decorrere dal 1° aprile 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento”.
Art. 13-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico)
L’articolo 17 (Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali), dove riportiamo solo le modifiche salienti:
3-bis. Sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022. Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell’INPS connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l’anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per l’anno 2022 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2 del medesimo articolo 26 non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3-ter Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-bis si applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
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