Diploma II Livello Accademia Nazionale di Danza non è abilitante. TAR indica la strada per accedere all’insegnamento

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III Bis, nella Sentenza del 21 maggio 2021, n. 05933, ha chiarito che il titolo di diploma accademico di II Livello conseguito presso l’Accademia Nazionale di Danza non ha natura abilitante, osservando che solo i diplomati in didattica della musica e conservatorio, muniti, altresì, del diploma di scuola secondaria superiore, sono considerati ex lege abilitati all’insegnamento. Al contempo, ai meri diplomi degli istituti AFAM (L. n. 508/1999) l’ordinamento non riconosce valore abilitante. Il Tar ha quindi illustrato modalità e percorsi per conseguire l’abilitazione finalizzata all’insegnamento dell’educazione musicale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

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