Congedo di paternità: 10 giorni da due mesi prima del parto, 20 in caso di gemelli. Indicazioni nella CIRCOLARE INPS

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Il decreto 30 giugno 2022, n. 105, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio” modifica le disposizioni in materia di congedo di paternità obbligatorio.

Con la circolare 122 del 27 ottobre l’INPS fornisce ulteriori indicazioni in merito alle novità in vigore dal 13 agosto.

Tra le principali novità introdotte dal decreto legislativo 105/2022 vi è il nuovo congedo di paternità obbligatorio, che sostituisce il congedo obbligatorio del padre e il congedo facoltativo del padre ed è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, compresi i domestici e gli agricoli a tempo determinato. Il decreto aumenta il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da sei mesi a nove mesi totali. Per la prima volta viene riconosciuto anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale. Il decreto, inoltre, introduce la possibilità di indennizzare periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome.

La circolare chiarisce che le disposizioni si applicano, per esplicita previsione normativa, anche ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, ferme restando le eventuali indicazioni operative fornite dal competente Dipartimento della Funzione pubblica.

Congedo di paternità

Il nuovo congedo di paternità obbligatorio sostituisce il congedo obbligatorio del padre e il congedo facoltativo del padre, abrogati dall’entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022.

Il nuovo articolo 27-bis dispone che:

“1. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

2. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.

3. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

4. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

5. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28.

6. Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze”.

Al fine di garantire il diritto al congedo di paternità obbligatorio, il legislatore ha introdotto nel T.U. anche l’articolo 31-bis, nel quale è disposto che: “Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all’articolo 27 -bis sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni”.

Il congedo spetta ai lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche, alle quali compete il riconoscimento del diritto e la relativa erogazione del trattamento economico.

I lavoratori dipendenti di pubbliche Amministrazioni devono presentare domanda al proprio datore di lavoro.

Congedo paternità, 10 giorni retribuiti al 100%: da 2 mesi dalla data del parto e fino a 5 mesi dalla nascita

, 2022-10-31 12:02:00, Il decreto 30 giugno 2022, n. 105, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio” modifica le disposizioni in materia di congedo di paternità obbligatorio.
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