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Concorso straordinario bis, anno scolastico 2021/22 vale nei tre anni di servizio. A quali condizioni e chi è escluso

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Concorso straordinario bis di cui al comma 59-bis del Decreto Sostegni bis, come modificato dal Decreto Milleproroghe legge 25 febbraio 2022, n. 15: i sindacati hanno già ricevuto una prima informativa sul Regolamento, adesso il testo sarà inviato al CSPI per il prescritto parere da rendere entro 7 giorni e poi potrà essere pubblicato anche il bando con le date per la presentazione della domanda.

Quando il bando, quando la prova, quando le assunzioni

La timeline prevede

  • bando ad aprile
  • 30 giorni di tempo per presentare la domanda su istanze online
  • formazione commissioni
  • convocazione candidati
  • svolgimento prova orale entro il 15 giugno
  • incarico a tempo determinato per i vincitori dal 1° settembre 2022
  • formazione in collaborazione con le Università (40 ore, 5 CFU) + anno di prova e formazione nell’anno scolastico 2022/23
  • assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2023

N.B. Naturalmente uno o più di questi elementi, a partire dalla pubblicazione del bando, potrebbero subìre delle variazioni.

Si consideri anche che, poiché la convocazione è affidata alla singola commissione – che come al solito lavora senza esonero dal servizio – essa potrebbe tempestiva per alcune classi di concorso e regioni e andare più alle lunghe per altre. Il tutto dipende poi dal numero dei partecipanti.

L’obiettivo però rimane per tutti poter garantire le graduatorie in tempo utile per la supplenza finalizzata al ruolo dal 1° settembre 2022.

Possono partecipare sia i docenti precari che i docenti di ruolo, purché in possesso dei requisiti di accesso richiesti.

I posti

Secondo quanto comunicato dal Ministero il concorso sarà avviato esclusivamente per classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, forse non per tutte.

Si tratta di circa 14.000 posti, da suddividere per classe di concorso e regione. Un buon numero di questi – circa 4.000 – dovrebbe essere destinato alle classi di concorso cosiddette STEM A020, A026, A027, A028, A041.

Sono esclusi dalla procedura

  • i posti di sostegno
  • posti di infanzia e primaria
  • i docenti che hanno partecipato e sono stati assunti dalla procedura art. 59 comma 4 del Decreto sostegni bis da prima fascia GPS ed elenco aggiuntivo, a prescindere dalla tipologia di posto su cui sono stati assunti (se sostegno o classe di concorso).

I requisiti di accesso

Possono partecipare i docenti che possano vantare

  • abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente
  • b. non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma
  • c. avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di accesso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente entro il termine per la presentazione della domanda al concorso.

Il servizio svolto su posto di sostegno, anche senza titolo di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermi restando titolo di accesso e anno di servizio specifico.

Serve l’anno di servizio specifico (su posto comune, non su sostegno) per la classe di concorso per cui si partecipa.

Le annualità previste per l’accesso valgono solo se svolte nella scuola statale, anche in gradi di scuola diversa o su posto di sostegno anche senza specializzazione (cioè si possono far valere due anni su sostegno e uno su disciplina, ma non tre su sostegno per abilitarsi nella classe di concorso).

Sarà possibile far valere anno scolastico 2021/22.

Il conteggio delle cinque annualità prevede infatti

  • 2017/18
  • 2018/19
  • 2019/20
  • 2020/21
  • 2021/22

Cosa si intende per annualità di servizio:

L’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99 indica cosa si debba intendere con la previsione dettata in merito dall’articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94:

Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”

Quindi ognuna delle tre annualità utilizzate deve avere una di queste due caratteristiche. Per l’anno scolastico 2021722, poichè verosimilmente il bando dovrebbe essere pubblicato ad aprile, sarà possibile partecipare solo se sono stati raggiunti i 180 giorni di servizio entro la scadenza per la presentazione della domanda.

L’annualità di servizio può essere fatta valere anche se il contratto è stato di poche ore, o si tratta di annualità svolte in altro grado di istruzione, ad es. due anni alla primaria e uno alla secondaria specifico per la classe di concorso richiesta.

Le conseguenze

Chi è escluso per motivi legati al servizio 

  • il docente che vanta, negli anni considerati utili dalla legge, un servizio di tre anni esclusivamente su posto di sostegno
  • il docente che vanta due anni di servizio tra il 2017/18 e il 2021/22 ma uno antecedente a questo arco temporale
  • probabilmente il docente che raggiungerà l’annualità di servizio al termine degli scrutini e non entro la data di scadenza per la presentazione della domanda (questo dipende dalla pubblicazione del bando)
  • il docente che vanta tre anni di servizio su altro grado ma non è in possesso dell’annualità di servizio specifica (nel frattempo, la procedura abilitante ad essi dedicata, bandita nel 2020, è sparita nel nulla).

Naturalmente invitiamo i nostri lettori a continuare a informarsi e a leggere il testo definitivo, le anticipazioni delle bozze infatti potrebbero ancora subire delle modifiche nelle parti che non attengono alla legge ma che sono applicazione da parte del ministero.

Tutti questi argomenti sono stati affrontati nel Question time di Orizzonte Scuola. Ospite la sindacalista Manuela Pascarella (FLC CGIL) che ha risposto ai quesiti dei nostri lettori

La consulenza

E’ possibile scrivere a [email protected] per proporre dei quesiti (non è assicurata risposta individuale, ma la trattazione di tematiche generali).

E’ possibile seguire tutti gli aggiornamenti tramite il tag Concorso Secondaria

E’ possibile interagire nel forum di mutuo aiuto Concorsi docenti

, 2022-03-17 08:18:00, Concorso straordinario bis di cui al comma 59-bis del Decreto Sostegni bis, come modificato dal Decreto Milleproroghe legge 25 febbraio 2022, n. 15: i sindacati hanno già ricevuto una prima informativa sul Regolamento, adesso il testo sarà inviato al CSPI per il prescritto parere da rendere entro 7 giorni e poi potrà essere pubblicato anche il bando con le date per la presentazione della domanda.
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