Concorso straordinario-bis, abilitazione allatto della conferma in ruolo. È solo per la classe di concorso, non a cascata

Il docente, assunto da concorso straordinario bis e con anno di prova superato, all’atto della conferma in ruolo consegue l’abilitazione per la classe di concorso di partecipazione, qualora non ne sia già in possesso. Anche a cascata per altre classi di concorso?

Prima di rispondere ad un quesito posto in redazione da un nostro lettore, ricordiamo brevemente l’articolazione della procedura straordinaria di assunzione in esame.

Ai sensi del DM n. 108/2022 disciplinante la procedura, i docenti assunti da concorso straordinario bis, nell’a.s. 2022/23:

  • hanno ottenuto un contratto a tempo determinato (al 31/08);
  • hanno svolto l’anno di prova e formazione;
  • hanno seguito il previsto percorso di formazione universitario con prova conclusiva;
  • superati anno di prova e prova conclusiva del percorso universitario, sono stati immessi e confermati in ruolo con decorrenza 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato;
  • all’atto della conferma in ruolo, conseguono l’abilitazione, qualora ne siano privi.

Evidenziamo che non tutte le procedure si sono concluse in tempo utile – per l’a.s. 2022/23 – nelle varie regioni e, all’interno di queste, per tutte le classi di concorso. Conseguentemente, non tutti gli aspiranti sono stati assunti a tempo determinato nell’a.s. 2022/23, per l’impossibilità di raggiungere i previsti 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova. Tali aspiranti intraprenderanno il percorso nell’a.s. 2023/24 e lo concluderanno con l’immissione e la conferma in ruolo nel 2024/25. Quest’ultima disposizione è contenuta nel decreto Milleproroghe, che ha inoltre previsto l’assegnazione dei posti non assegnati per rinuncia, scorrendo le graduatorie dei partecipanti al concorso in quesitone, sino alla pubblicazione delle graduatorie relative al concorso previsto dal decreto legge 36/2022. 

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Sono stato assunto da concorso straordinario bis per la classe di concorso A027, nell’A.S. 2022/23 ho svolto anno di prova + corso da 5 CFU superando tutte le prove e il 1 settembre il mio contratto si è trasformato in indeterminato. Come da bando del concorso, contestualmente alla firma del contratto a TI ho ottenuto anche l’abilitazione per la cdc A027, non possedendola già. La mia domanda è: tale abilitazione vale anche per le CdC A020 e A026? In rete trovo notizie contrastanti e nessuna risposta certa.

Il DM n. 108/2022, disciplinante la procedura dispone che, all’atto della conferma in ruolo, l’aspirante che ne sia privo, consegue l’abilitazione per la relativa classe di concorso, senza rinviare alla tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione, prevista per il concorso ordinario, in base alla quale non sono previste abilitazioni per ambiti verticali (quindi tra gradi di istruzioni differenti), ma soltanto per ambiti orizzontali.

Evidenziamo, però, che in risposta alla richiesta dei sindacati di prevedere abilitazioni a cascata per ambiti verticali, sindacati convocati prima della pubblicazione del bando di concorso straordinario 2020 (non straordinario bis 2022) , il Ministero aveva così affermato: La norma prevede che l’abilitazione, conseguibile in caso di superamento di tutte le prove concorsuali, avvenga “per le medesime classi di concorso”: ne consegue che la stessa non possa essere riconosciuta per “ambiti verticali”, ma solo per “ambiti orizzontali”, come previsto dall’Allegato D al concorso ordinario che sarà pertanto allegato al bando  

Dunque all’epoca, secondo il Ministero, sarebbe stato possibile riconoscere le abilitazioni per ambiti orizzontali, ai sensi della allegato D relativo al concorso ordinario 2020.

Né il concorso straordinario 2020 nè il concorso straordinario bis 2022, tuttavia, presentano il predetto allegato nè le prove sono state preparate tenendo conto di questa eventuale circostanza, pertanto ad oggi le abilitazioni a cascata possono essere riconosciute esclusivamente tramite il superamento del concorso ordinario.

Abilitazione per partecipanti al concorso straordinario bis 2022

Per completezza di informazione, ricordiamo che per i docenti partecipanti al concorso straordinario-bis, i quali non sono rientrati nel numero dei posti banditi, per cui non possono conseguire l’abilitazione che si ottiene soltanto all’atto della conferma in ruolo, il DL n. 75/2023 (convertito in legge n. 112/2023), intervenendo sul D.lgs. 59/17 e sull’attuativo DPCM 60 CFU, ha previsto che gli stessi conseguano l’abilitazione acquisendo soltanto 30 dei 60 CFU/CFA previsti in via ordinaria. Ne abbiamo parlato in questo articolo.

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