Concorso straordinario bis, docente di ruolo vincitore può usufruire dell’art. 36 e prendere la supplenza senza rinunciare all’incarico a tempo indeterminato?

Il docente già di ruolo, vincitore del concorso straordinario bis, può accettare l’incarico a tempo determinato usufruendo dell’articolo 36? In caso di docente già abilitato, deve svolgere comunque il percorso di formazione universitario? Potrà presentare nel frattempo domanda di mobilità?

Quesiti

Uno nostro lettore scrive:

Sono un docente di ruolo nella scuola primaria, vincitore di concorso straordinario bis. Vorrei sapere se, al momento della firma del contratto a tempo determinato, decade automaticamente il ruolo alla primaria oppure solo alla conferma in ruolo prevista al termine dell’anno di prova. Inoltre, io sono già abilitato nella CDC in cui risulto vincitore, poiché ho superato anche il concorso ordinario. Dovrò comunque seguire il corso di formazione universitario? Qualora mi venisse assegnata una sede scomoda potrei chiedere passaggio di ruolo da primaria a secondaria all’apertura delle domande di mobilità non avendo ancora avuto conferma in ruolo da straordinario?

Prima di rispondere ai quesiti del nostro lettore, ricordiamo sinteticamente come si svolge la procedura straordinaria in esame.

Procedura

La procedura, prevista dall’articolo 59/9-bis del DL 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come sostituito dall’articolo 5, comma 3-quinquies, del DL n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, è finalizzata alla copertura dei posti residuati dalle assunzioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM) e dalle assunzioni straordinarie (da GPS prima fascia) a.s. 2021/22.

La procedura si articola nei seguenti step:

  • concorso consistente in prova disciplinare (prova orale) e valutazione dei titoli;
  • redazione graduatorie di merito, formate in base ai punteggi ottenuti nella prova disciplinare e nella valutazione dei titoli e comprendente i soli vincitori di concorso;
  • assunzione a tempo determinato nell’a.s. 2022/23;
  • svolgimento nel 2022/23 di un percorso di formazione universitario con prova conclusiva;
  • svolgimento, nel corso della durata del contratto a tempo determinato a.s. 2022/23, del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 59/2017;
  • assunzione a tempo indeterminato, previo superamento della prova finale del percorso di formazione universitario e previa valutazione positiva del percorso annuale di formazione iniziale e prova, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima scuola di assunzione a tempo determinato;
  • conseguimento dell’abilitazione all’atto della conferma in ruolo.

Gli aspiranti, dunque, vengono dapprima assunti a tempo determinato e solo nell’a.s. 2023/24 a tempo indeterminato, previo superamento della prova conclusiva del percorso di formazione universitario e del periodo di prova.

Risposta ai quesiti

Rispondiamo ai quesiti posti dal nostro lettore:

D1. Vorrei sapere se, al momento della firma del contratto a tempo determinato, decade automaticamente il ruolo alla primaria oppure solo alla conferma in ruolo prevista al termine dell’anno di prova.

R2. In questo caso la scelta spetta a lei, in quanto può seguire due “strade”: rinunciare al contratto a tempo indeterminato oppure usufruire dell’art. 36 del CCNL 2007.

Infatti, come detto sopra, la procedura del concorso straordinario bis prevede che si è prima assunti a tempo determinato (contratto al 31/08).

Considerato che è di ruolo nella scuola primaria, può usufruire del predetto articolo 36, essendo (nel suo caso) l’incarico a tempo determinato per un grado di istruzione (secondaria) diverso da quello di titolarità.

Conseguentemente, in caso di superamento della prova conclusiva del percorso universitario e di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, sarà assunto a tempo indeterminato nella scuola secondaria e decadrà dal ruolo nella primaria.

Evidenziamo che possono usufruire dell’articolo 36 (alle condizioni ivi previste: supplenza in altro grado di istruzione o in altra classe di concorso) tutti i docenti di ruolo, compresi i neoassunti, in virtù della modifica dell’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017.

D2. Inoltre io sono già abilitato nella CDC in cui risulto vincitore, poiché ho superato anche il concorso ordinario. Dovrò comunque seguire il corso di formazione universitario? 

R2. Sì, dovrà seguire il percorso di formazione universitario, poiché lo stesso è parte integrante della procedura e non è previsto soltanto per i non abilitati. Ciò è testimoniato anche dal fatto che il mancato superamento della prova conclusiva del percorso comporta la decadenza dalla procedura (quindi non si è assunti in ruolo); aggiungiamo inoltre quanto scritto nell’articolo 19/4 del DM 108/2022 (che disciplina la procedura): All’atto della conferma in ruolo i docenti assunti conseguono l’abilitazione per la relativa classe di concorso, qualora ne siano privi. Quindi anche gli abilitati devono seguire il predetto percorso.

D3. Qualora mi venisse assegnata una sede scomoda potrei chiedere passaggio di ruolo da primaria a secondaria all’apertura delle domande di mobilità, non avendo ancora avuto conferma in ruolo da straordinario?

R3. In linea generale i docenti assunti con procedura del concorso straordinario bis art. 9 comma 9bis del DL 73/2021 in base all’attuale normativa non possono partecipare alle procedure di mobilità docenti per l’anno scolastico 2023/24, in quanto ancora assunti con contratto a tempo determinato.

Nel caso specifico della collega la risposta potrebbe però essere affermativa in ragione di due considerazioni: è già di ruolo. Pur usufruendo dell’art. 36 infatti è ancora di ruolo nella scuola primaria; inoltre è in possesso, con altre modalità, dell’abilitazione per la classe di concorso per cui chiede il passaggio di ruolo.
Quindi a nostro parere potrà presentare domanda a meno che non sia soggetto al vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità e a meno di nuovi interventi normativi.

Concorso straordinario bis, convocazioni USR per la nomina finalizzata al ruolo

, 2022-08-28 09:23:00, Il docente già di ruolo, vincitore del concorso straordinario bis, può accettare l’incarico a tempo determinato usufruendo dell’articolo 36? In caso di docente già abilitato, deve svolgere comunque il percorso di formazione universitario? Potrà presentare nel frattempo domanda di mobilità?
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