Concorso dirigente tecnico, da bandire a partire dal 1 giugno 2023. Le novità nellemendamento al decreto milleproroghe

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C’è anche il concorso per dirigente tecnico all’interno degli emendamenti al decreto milleproroghe presentati dalle forze politiche. La proposta segnalata dalla Lega prevede di bandire il concorso a partire dal 1° giugno 2023.

Si tratta del concorso previsto dal decreto legge del 29 ottobre 2019, n° 126 che prevede l’assunzione di 59 dirigenti tecnici.

Ecco il testo

5.22 

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani 

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti: 

«11-bis. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: “Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a bandire”sono aggiunte le seguenti:” a decorrere dal 1° giugno 2023″ e le parole: “per il reclutamento” sono sostituite dalle seguenti: “per l’assunzione a tempo indeterminato”. 

Ma non solo: l’emendamento prevede modifiche anche al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Testo Unico della Scuola. Le riportiamo di seguito:

all’articolo 420: 

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:

a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un’anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni.“; 

Inoltre, dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Per l’ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

a) laurea magistrale;

b) laurea specialistica;

c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;

d) diploma accademico di secondo livello ri- lasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;

e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di isti- tuto secondario superiore.”; 

Ancora modifiche: Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite:

a) le modalità di svolgimento del concorso e dell’eventuale preselezione nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;

b) le prove e i programmi concorsuali nonché i titoli valutabili;

c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all’articolo 421;

d) la valutazione della eventuale preselezione;

e) la valutazione delle prove e dei titoli;

f) le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria pari a 50,00 euro da riassegnare al Ministero dell’istruzione e del merito;

g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422 e 423. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equi- valente. Il decreto di cui al primo periodo può definire, altresì, una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, diversa da quella di cui al periodo precedente, nonché un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte.»; 

Inoltre, “le commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente generale competente e sono composte da: 

a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell’istruzione e del merito che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato, i prefetti; 

b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell’istruzione e del merito; 

c) i membri di cui alle lettere a) e b) nonché quelli eventualmente previsti nell’ambito del decreto di cui all’articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di cinque anni alla data del bando di concorso.”. Le commissioni giudicatrici dispongono di 210 punti, di cui: a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte; b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale; c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli.”; 

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