Orizzontescuola.it – Concorsi infanzia primaria e secondaria, domanda entro il 9 gennaio: la legge 104 non va inserita. Servirà in seguito redazione

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Concorsi infanzia e primaria, nonché secondaria: la legge 104/92 non va dichiarata nella domanda di partecipazione. Quando servirà.

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Legge 104/92

Diversi lettori ci chiedono dove devono inserire nella domanda di partecipazione al concorso (sia infanzia/primaria che secondaria) la legge n. 104/91 di cui fruiscono perché soggetti con disabilità personale ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità.

Rispondiamo che nella domanda di partecipazione al concorso non va inserita la legge 104/92, che sarà sfruttata in seguito, dopo la vittoria del concorso e all’atto dell’assegnazione della sede/scuola. Precisiamo al riguardo che gli aspiranti delle GM, ai fini dell’assunzione in ruolo, saranno chiamati a presentare due distinte istanze, previa convocazione da parte dell’USR competente:

  1. nella prima domanda indicheranno, in ordine di gradimento, le province in cui essere assegnati e in tale fase la legge 104/92 non si applica, come si legge nelle istruzioni operative relative alle immissioni in ruolo 2023/24: A.5. Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla 7 legge 5 febbraio 1992, n. 104 (articolo 21, articolo 33, comma 6, e articolo 33, commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia;
  2. nella seconda istanza indicheranno i comuni/scuole ove ottenere la sede (scuola) di titolarità ed è in questa fase che si applica la legge 104/92, come si legge sempre nelle succitate istruzioni operative: A.6. L’assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’articolo 21, dall’articolo 33, comma 6, e dall’articolo 33, commi 5 e 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo. 

Dunque, nella domanda di partecipazione al concorso non si troverà la sezione relativa alla 104/92 ma solo quella relativa alla riserva di posti, che cosa ben diversa: la prima permette di scegliere la sede prima; la riserva dà diritto all’assunzione su un determinato numero di posti (a prescindere dalla posizione in GM).

Priorità: destinatari

Per completezza di informazione, sebbene l’informazione riguardi una fase successiva, ricordiamo che la precedenza nella scelta della sede spetta agli aspiranti di cui:

  1. all’articolo 21 della legge 104/92 (aspiranti con disabilità e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950);
  2. all’articolo 33, comma 6, della legge 104/92 (docenti con disabilità grave);
  3. all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: figlio; tutela legale; fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero  totalmente inabili; coniuge; genitore).

La precedenza, come sopra riportato, spetta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo (condizioni di cui all’art. 13 del CCNI 2022/25):

  • il personale disabile, di cui all’art. 21 e all’art. 33/6 della legge 104/92, fruisce della precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza 
  • il personale che assiste soggetto con grave disabilità (figlio ovvero fratello/sorella; tutela legale; coniuge, genitore) beneficia della precedenza all’interno e per la provincia  comprendente il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile 

Considerato che le precedenze sono riconosciute alle condizioni sopra riportate, le medesime si possono applicare, nell’ambito delle operazioni di immissione in ruolo-assegnazione della sede, ai soli aspiranti assegnati nella provincia in cui è ubicato il comune di residenza del medesimo aspirante con disabilità (in caso di docente con disabilità personale) ovvero il comune di residenza/domicilio del figlio, fratello/sorella, coniuge, genitore (tutela legale) con grave disabilità (in caso di assistenza).

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