Concorsi, chi può chiedere accesso alle domande e documenti prodotti dai candidati? Una sentenza

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Il caso in commento riguarda un contenzioso promosso avverso il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti relativi alla posizione di una docente ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola secondaria. Si pronuncia favorevolmente il TAR dell’Emilia Romagna con sentenza 1010/22 del 21/12/22.

Il fatto
La ricorrente come difesa dal proprio difensore ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso al curriculum e agli atti relativi alla posizione della controinteressata, che la precedeva nella graduatoria scolastica relativa al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola secondaria. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile o infondato. Ma per il TAR emiliano il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.

La norma

Com’è noto, rileva il TAR, l’art. 22 della legge n. 241/1990 definisce interessati all’accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso medesimo. Quindi, occorre dimostrare la sussistenza dell’interesse a richiedere gli atti.

Quando sussiste il giusto interesse?

L’interesse che giustifica l’accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva, escluso il generico ed indistinto interesse al buon andamento dell’attività amministrativa, a condizione che possa ravvisarsi un rapporto di strumentalità tra detta posizione soggettiva e la documentazione di cui si chiede l’ostensione. Dunque, l’importante è che non si tratti di istanze generiche finalizzate a controllare l’operato della P.A.

Cosa può formare oggetto di accesso agli atti?

Secondo costante giurisprudenza, possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di gestione del personale dipendente delle amministrazioni, in quanto, pur avendo gli stessi acquisito la natura di atti di diritto privato a seguito della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro, rimangono assoggettati, così come gli atti della sfera pubblicistica, agli obblighi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione ex art. 97 cost., di per sé sufficienti a giustificare l’obbligo di trasparenza e lo speculare diritto di accesso degli interessati (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 febbraio 2011,  n. 783; T.A.R. Palermo, sez. III, 31/03/2022, n.1113; T.A.R. Roma, sez. III, 04/06/2021, n.6701).
Nel caso in commento, afferma il TAR, la parte ricorrente ha chiesto  legittimamente, visto l’accoglimento del ricorso, di accedere agli atti della procedura selettiva alla quale ha partecipato  curriculum e agli atti relativi alla posizione della controinteressata, che la precedeva in graduatoria), con la conseguente sussistenza di un interesse concreto attuale e diretto all’ostensione dei documenti richiesti, relativi al curriculum e agli atti relativi alla posizione della controinteressata, che la precede in graduatoria.

Illegittimo il diniego di accesso per accertare l’erronea individuazione dell’avente diritto

Non condivisibili sono le difese svolte in giudizio dalla P.A. in quanto, secondo la giurisprudenza, è illegittimo il diniego di accesso opposto in ragione dell’erronea individuazione, da parte dell’interessato, della struttura amministrativa competente, essendo una tale motivazione irragionevole e sproporzionata. L’Amministrazione, infatti, con canali di comunicazione interna, può sempre indirizzare l’istanza di accesso all’ufficio competente a provvedere (cfr. T.A.R. Napoli, sez. VI, 05/09/2022, n.5597).

A cosa è funzionale il diritto di accesso agli atti?

Il TAR osserva sul punto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente ai cittadini di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici.

In materia di pubblici concorsi si ha diritto ad accedere a domande e documenti prodotti dai candidati?

In materia di pubblici concorsi, conclude il TAR emiliano, le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, peraltro, non assumono neppure la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio proposto ex art. 25, l. n. 241/1990 ( T.A.R. Bari, sez. I, 23/06/2022, n.925). Dunque, nessuna privacy o riservatezza può essere posta verso chi chiede in qualità di concorrente di verificare i titoli, i documenti prodotti per partecipare ad un bando di concorso.

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