Come considerare le scuole Private nei decreti di ricostruzione carriera

Come considerare le scuole Private nei decreti di ricostruzione carriera

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Sempre più spesso le segreterie affrontano domande di questo genere, nei social o tra colleghi, a cui non vi sono mai risposte univoche.

Quando un docente diventa a “tempo indeterminato” (useremo a seguire il termine : “di ruolo” benché desueto ma più corrispondente dal punto di vista semantico), al superamento del periodo di prova, (un anno), può presentare, alla segreteria scolastica, domanda di primo inquadramento (Ricostruzione di carriera).
Tale domanda ha lo scopo di farsi riconoscere quei periodi prestati come docente supplente in precedenza alla nomina.

Può capitare che tra i servizi prestati prima del “ruolo” ci siano servizi resi presso scuole Private, cioè scuole non Statali ma che in qualche maniera hanno un riconoscimento legale da parte dello Stato stesso.

Queste scuole private “Paritarie”, riconosciute (legalmente) dalla legge 62/2000, hanno sostanzialmente e concettualmente queste differenze di massima:

  • Pareggiate (secondarie gestite da Regione, Provincia, Comune o da un ente ecclesiastico).
  • Parificate (sono le scuole primarie riconosciute, anno dopo anno, attraverso una convenzione con lo Stato o gli Enti locali);
  • Private autorizzate. (scuole Infanzia che ottengono l’autorizzazione da parte del Dirigente dell’Ambito Territoriale competente per territorio)

Vanno riconosciuti, in termini di Ricostruzione Carriera, eventuali servizi pre-ruolo prestate in tali scuole?

Prima di dare una risposta dobbiamo prioritariamente chiarire che quando parliamo di “riconoscimento” dobbiamo intenderlo non come dicotomia utile per pensione e carriera, ma sotto una accezione afferente la sola ricostruzione carriera, perché tali servizi in scuole paritarie sono sempre utili a pensione in quanto ricongiungibili a norma della Legge 29/79 art. 2, o altre forme previste dal D.P.R. 1092/73.

Quindi sono tutte scuole Paritarie e tutte hanno ricevuto un riconoscimento legale.

Basta questo per riconoscerne il servizio in qualunque ordine di scuola?

NO!

E’ appena il caso sottolineare che il codice SIDI per “Scuola Paritaria “ non esiste.

Per la valutazione di un servizio in scuola “Paritaria” si deve capire dal certificato o da contatti ufficiali con la scuola privata, se è “Parificata” o “Pareggiata” .

Se come segreteria, ad una scuola Paritaria, attribuissimo, con una semplificazione estrema, il codice per “Legalmente Riconosciuta” ( P026) IL Sidi non riconoscerebbe tale servizio nel decreto di inquadramento costringendo il docente a rivolgersi al giudice.

Quali sono i codici che invece troviamo in Sidi?:

  • P022 “Pareggiate” ;
  • P025 “Parificate”.

Fatta questa precisazione vediamo, per quanto attiene al solo servizio nella scuola paritaria, che a secondo dell’ordine di scuola nel quale passo “di ruolo” avrò il riconoscimento o meno:

Per i docenti di ruolo nella secondaria di 2^ grado:

  • i servizi pre ruolo riconoscibili ai fini della carriera sono quelli prestati nelle scuole secondarie statali o pareggiate (si escludono i servizi prestati nelle scuole parificate e legalmente riconosciute);
  • i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole elementari statali, parificate, popolari, sussidiate o sussidiarie, o presso le scuole degli educandati femminili.
  • Omissis………………….

Per i docenti di ruolo nelle scuole elementari:

  • i servizi prestati nelle scuole elementari statali o parificate
  • i servizi prestati nelle scuole secondarie statali o pareggiate.
  • Omissis………………….

Per i docenti di ruolo nelle scuole materne

  • servizio prestato come docente nelle scuole elementari statali ( comprese quelle all’estero ), parificate, sussidiate, sussidiarie e nei giardini d’infanzia annessi agli istituti magistrali statali;
  • servizio prestato come docente nelle scuole secondarie ed artistiche statali ( comprese quelle all’estero ) o pareggiate.
  • Omissis………………….

Alla luce di quanto detto sino ad ora dovrebbero essere più comprensibili e contestualizzabili le terminologie.

Pertanto quando ci viene presentato un certificato che riporta il generico “Paritaria” sta a noi “tradurre” se si tratti di “parificata” o “pareggiata” e lo applicheremo, secondo la tabella sopra riportata, all’ordine di scuole che ci interessa.

Se lo decodifichiamo correttamente ci penserà il Sidi a riconoscerlo o meno a secondo di quanto sin qui trattato.

Una considerazione è d’obbligo sul discorso del contenzioso.

Una maggiore attenzione su queste norme, eviterebbe decine di contenziosi che intasano i nostri tribunali e sono costosi per l’amministrazione scolastica oltre che per lo Stato stesso che deve sborsare ingenti cifre.

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