Assoluzione penale dopo sospensione cautelare del dipendente, a chi spetta l’onere di comunicare la sentenza?

Assoluzione penale dopo sospensione cautelare del dipendente, a chi spetta l’onere di comunicare la sentenza?

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Se un dipendente, dopo essere stato assolto da una imputazione penale per la quale era stata disposta la sospensione obbligatoria dal servizio, ometta di comunicare la sentenza di assoluzione alla pubblica amministrazione datrice di lavoro, e non rientra in servizio,come va considerata la sua assenza? Questione che a livello normativo può interessare anche la scuola.

Il fatto

La sentenza in commento della Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 13-10-2021) 22-02-2022, n. 5813  riguarda un contenzioso tra un dipendente ed il suo Comune dal quale veniva licenziato in relazione al protrarsi dell’assenza successiva alla sua assoluzione dal procedimento penale per il quale era stato sospeso in via cautelare. Si sosteneva che il dipendente aveva un dovere di collaborazione con il datore di lavoro; poiché essendo a conoscenza della assoluzione non aveva effettuato la comunicazione al Comune neppure dopo la sentenza della cassazione ma solo in un periodo successivo. Si tratta, dunque, di stabilire se possa o meno qualificarsi come assente ingiustificato dal servizio il dipendente che, dopo essere stato assolto da una imputazione penale per la quale era stata disposta la sospensione obbligatoria dal servizio, ai sensi dellaL. n. 97 del 2001, art. 4, ometta di comunicare la sentenza di assoluzione alla pubblica amministrazione datrice di lavoro.

La normativa


La L. n. 97 del 2001, art. 4, obbliga la pubblica amministrazione a disporre la sospensione del dipendente dal servizio in caso di condanna, anche non definitiva, per alcuno dei delitti previsti nel precedente art. 3, tra i quali vi è il delitto di peculato, per il quale l’odierna parte ricorrente veniva condannata dal Tribunale penale di Brescia. A tenore del medesimo art. 4, la sospensione cautelare perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione, anche non definitiva, nella specie resa nel giudizio penale di appello.

Così recita la norma in questione al comma 1: Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorche’ sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall’articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio. La comma 2 invece si legge: La sospensione perde efficacia se per il fatto e’ successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.

All’atto dell’assoluzione spetta alla P.A disporre la riammissione in servizio del dipendente


Afferma la Cassazione che all’esito della assoluzione, è a carico della amministrazione l’obbligo di assumere le determinazioni conseguenziali ovvero di disporre la riammissione in servizio del dipendente, con atto ricognitivo del venir meno della causa di sospensione (o, alternativamente, la sospensione facoltativa dal servizio, ove ne ricorrano i presupposti). In mancanza di una disposizione di riammissione del dipendente in servizio, non può configurarsi a carico di quest’ultimo un addebito di assenza ingiustificata; la riattivazione della funzionalità del rapporto di lavoro presuppone, a tutela di una fondamentale esigenza di certezza giuridica, oltre che in applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, il previo formale invito a riprendere servizio, diretto dalla amministrazione datrice di lavoro al dipendente.


Spetta alla Cancelleria dell’ufficio giudiziario comunicare al datore di lavoro l’esito della sentenza


Sotto il profilo della valutazione della gravità condotta del dipendente va altresì considerato che, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell’appello, l’obbligo della Cancelleria dell’ufficio giudiziario di dare comunicazione alla amministrazione di appartenenza della sentenza penale resa nei confronti del pubblico dipendente, ai sensi dell’art. 154 ter disp. att. c.p.p., non è limitato alle sentenze di condanna ma si riferisce a tutte le sentenze penali, indipendentemente dal contenuto del dispositivo.

La revoca della sospensione cautelare prevista dal DPR 3 del ’57


L’articolo 97 al primo comma così recita: Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perchè il fatto non sussiste o perchè l’impiegato non lo ha commesso, la sospensione e’ revocata e l’impiegato ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e salva deduzione dell’assegno alimentare eventualmente corrisposto.

, 2022-03-17 07:10:00, Se un dipendente, dopo essere stato assolto da una imputazione penale per la quale era stata disposta la sospensione obbligatoria dal servizio, ometta di comunicare la sentenza di assoluzione alla pubblica amministrazione datrice di lavoro, e non rientra in servizio,come va considerata la sua assenza? Questione che a livello normativo può interessare anche la scuola.
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