Assenza primi 10 giorni per malattia docenti di ruolo e supplenti al 30/06 e 31/08: i casi esclusi dalla decurtazione dello stipendio

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L’art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 prevede che per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.

Il quesito:

Buonasera, sono insegnante supplente con contratto al 30 giugno 2023 a Napoli, in una scuola media. Seguo sempre le vostre notizie. Ora ho bisogno di un’informazione personale. Gli interventi in day hospital e le visite specialistiche rientrano tra i casi in cui viene decurtato lo stipendio?  Cordialmente A

Non si procede alla decurtazione economica se l’assenza per malattia è conseguenza di ricovero ospedaliero.

Nella fattispecie sono ricomprese le prestazioni sanitarie effettuate in regime di:

  • ricovero;
  • day-hospital;
  • day-surgery;
  • pre-ospedalizzazione;
  • “assistenza domiciliare integrata” (cioè “ricovero domiciliare sostitutivo” di quello ospedaliero).
  • day-hospital e day-surgery anche se la prestazione è inferiore alle 24 h.

E poi ancora:

  • il ricovero domiciliare solo se certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché “sostitutivo del ricovero ospedaliero”.
  • Successiva convalescenza post ricovero
  • Infortunio sul lavoro certificato dall’INAIL (art. 20, comma 1, CCNL 2006-09).
  • Infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio (art. 20, comma 2, CCNL 2006-09).
  • Gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (art. 17, comma 9, CCNL 2006-09)

Sono inoltre escluse dalla decurtazione:

  • Le giornate in day-hospital, day surgery o macroattività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero finalizzati a terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti;
  • Le giornate necessarie alla somministrazione della terapia per gravi patologie la cui certificazione sia rilasciata ex post da parte della ASL o dalla struttura convenzionata;
  • I giorni utilizzati per l’effettuazione delle terapie in ambiente extra-ospedaliero, ad esempio al domicilio;
  • Le giornate di assenza dovute all’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (c. d. “accertamenti ambulatoriali”).

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, 2022-09-05 17:17:00, L’art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 prevede che per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.
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