Assegnazione provvisoria 2023: come si valutano le esigenze di famiglia

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Nella domanda di assegnazione provvisoria è possibile valutare esclusivamente le esigenze di famiglia. Il punteggio per il ricongiungimento vale per un solo familiare

Un lettore ci scrive:

Sono un docente di scuola superiore, sposato, con 2 figli, uno di 9 e uno di 10 anni. Ho genitori di 74 anni. Devo presentaredomanda di assegnazione provvisoria nella scuola secondaria di secondo grado. Nelle esigenze di famiglia, da allegare alla domanda, che cosa devo indicare: moglie, figli e genitori? Sono cumulabili queste esigenze o devo indicarne solo una?

Il punteggio valutabile per l’assegnazione provvisora riguarda esclusivamente le esigenze di famiglia. Per il servizio svolto e per i titoli non spetta alcun punteggio.

Le indicazioni precise sono inserite nell’Allegato 3 del CCNI sulla mobilità annuale

Calcolo del punteggio

Le voci inserite nel succitato Allegato sono le seguenti:

A) ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile o al convivente o ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art.3 comma 3 – Legge 104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art.3 comma 3 – Legge 104/92)

Nel comune di ricongiungimento o comune viciniore spettano 6 punti

Per la valutazione del punteggio di ricongiungimento devono essere rispettate le seguenti condizioni:
1- il familiare deve risiedere nel comune di ricongiungimento con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi antecedenti la data di presentazione della domanda
2- nel caso di convivente, la convivenza deve risultare stabile e attestata da regolare certificazione anagrafica rilasciata dal comune di residenza
3- nel caso dei genitori il punteggio di ricongiungimento spetta soltanto se l’età è superiore ai 65 anni. l punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiono i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria

B) figlio minore che non ha compiuto 6 anni di età

Per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni spettano 4 punti
Il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.

C) figlio minore di età superiore ai 6 anni, ma che non ha superato i 18 anni di età

Per ogni figlio di età compresa tra 6 anni e 18 anni spettano 3 punti
Il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i 18 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.

In presenza dei requisiti necessari il docente potrà cumulare il punteggio di ricongiungimento con
quello spettante per i figli minori.
Quello di ricongiungimento spetta solo per le scuole ubicate nel comune, mentre quello per i figli spetta sempre per tutte le preferenze inserite nella domanda

Conclusioni

Il nostro lettore, quindi, potrà chiedere ricongiungimento alla coniuge, al genitore o ai figli nel loro comune di residenza. Chiaramente sarà solo un familiare verso il quale chiederà ricongiungimento e il comune sarà quello di residenza del familiare.

Nel caso in cui il comune di residenza dei familiari indicati sia lo stesso, non ci saranno differenze nel punteggio spettante.

Il docente potrà chiedere, quindi, ricongiungimento a uno qualsiasi dei familiari indicati e il punteggio spettante sarà sempre lo stesso, cioè 6 punti.

Per i figli minori spetteranno sempre 3+3= 6 punti

Il punteggio totale che spetterà al docente sarà, quindi, di 12 punti nel comune di ricongiungimento e di 6 punti per scuole ubicate in altri comuni, per le quali non si valuta il punteggio di ricongiungimento.

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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

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