Assegnazione docenti ai plessi, si è liberato un posto nella sede centrale. Chi ha diritto a rientrare?

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L’assegnazione dei docenti ai plessi è di competenza del dirigente scolastico, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali. Come procedere in caso di assegnazione ad un plesso ubicato in un comune diverso da quello della sede di organico.

Organico dell’autonomia

La legge n. 107/2015, com’è ormai noto, ha istituito l’organico dell’autonomia per ciascuna intera istituzione scolastica, istituto comprensivo e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica. Pertanto, anche le sedi/plessi ubicati in un comune diverso da quella della sede principale rientrano nel medesimo e unico organico dell’istituzione scolastica interessata, con tutte le conseguenze del caso quali, ad esempio, la redazione di un’unica graduatoria interna di istituto, ai fini dell’individuazione dell’eventuale soprannumerario, e il fatto che un docente, che ha scelto la scuola X (in fase di nomina in ruolo ovvero di mobilità) ubicata nel comune Y, si trovi poi assegnato nel comune Z, ove è ubicato un plesso della predetta scuola X.

Assegnazione docenti alle classi/plessi

Come detto all’inizio, l’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi è di competenza del dirigente scolastico, nel rispetto delle prerogative degli  organi collegiali. Nello specifico, la procedura riguardante la predetta assegnazione è la seguente:

  • il Consiglio di Circolo o d’Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti (art. 10/4 del D.lgs. 297/94);
  • Il Collegio docenti, convocato dal Dirigente scolastico, formula le proposte per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti (art. 7-lettera b. del D.lgs. 297/94);
  • il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri generali definiti dal consiglio d’istituto e delle successive proposte fatte dal collegio dei docenti, procede all’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classe/sezioni.

Nel caso di assegnazione in sedi ubicate in comuni diversi da quello della sede principale (ossia la sede di organico), il dirigente scolastico deve rispettare anche la disposizione di cui all’articolo 3/5 del CCNI 2022/25 sulla mobilità.

Assegnazione docenti in comuni diversi dalla sede di organico

In base all’articolo 3, comma 5, del CCNI 2022/25, ferme restando le prerogative del dirigente scolastico e degli organi collegiali (sopra descritte), i posti/cattedre, situati in plessi ubicati in comuni diversi da quello in cui si trova la sede di organico, sono assegnati salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto, contrattazione che dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico. Sono comunque salvaguardate le precedenze previste dall’articolo 13 del CCNI 2022/25.

In definitiva, secondo quanto detto anche nel paragrafo precedente, il dirigente scolastico procede ad assegnare i docenti ai plessi/classe, che si trovano in comuni diversi da quello della sede di organico:

  • sulla base dei criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio docenti;
  • salvaguardando la continuità didattica;
  • sulla base del criterio del maggior punteggio nella graduatoria interna di istituto;
  • tenuto conto delle modalità e dei criteri definiti in contrattazione di istituto;
  • salvaguardando le precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022/25 sulla mobilità.

Così ad esempio, in linea generale:

  • non sarà possibile assegnare ad un plesso, ubicato in un comune diverso dalla sede di organico, un docente che sia il primo in graduatoria di istituto oppure che fruisca di una delle previste precedenze nel comune in cui si trova la sede di organico ovvero un docente che stia terminando un ciclo in una determinata classe;
  • viceversa, saranno assegnati ad un comune diverso da quello sede di organico: i docenti che non hanno continuità didattica nelle classi presenti nella sede di organico; i docenti con minor punteggio nella graduatoria interna di istituto; i docenti che non usufruiscono di precedenza nel comune/provincia sede di organico.

A quanto detto, naturalmente, si aggiungono i criteri definiti in contrattazione di Istituto, ferma restando però la salvaguardia delle precedenze.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Sono un’insegnante dell’infanzia e lo scorso anno sono stata assegnata ad un plesso che si trova in un Comune diverso rispetto alla sede principale. Quest’anno si è liberato un posto nel Comune dove ha sede principale l’I.C. di cui faccio parte. Presto assistenza a mio suocero, art. 3 c. 3 104/92, nello stesso Comune della sede principale. Nella stessa situazione si trova una collega, con meno punti nella graduatoria interna d’istituto, che assiste il padre convivente. Chi ha diritto a rientrare sul posto che si è reso disponibile nel Comune di assistenza?

Come detto sopra, le precedenze previste dall’art. 13 del CCNI 2022/25 vanno salvaguardate e tra di esse non vi è quella relativa agli affini (come nel caso del suocero), prevista invece nel CCNI sulla mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie). Pertanto, stando all’articolo 3/5 summenzionato, spetta alla collega della lettrice, che assiste il genitore rientrare nella sede principale. Ciò, anche nel caso in cui nel contratto integrativo di istituto sia presa in considerazione la precedenza per chi assiste un affine che, come detto prima, non si trova tra le precedenze di cui all’art. 13 del contratto sulla mobilità territoriale e professionale.

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