Anno di prova, valutazione finale: non è prevista prova disciplinare. Si può svolgere in assegnazione provvisoria?

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L’anno di prova prevede una prova disciplinare con commissione esterna? Si può svolgere in assegnazione provvisoria?

Ricordiamo che il DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, ha modificato quanto previsto dal D.lgs. 59/2017 in merito all’anno di prova, denominato adesso percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio e disciplinato dal DM 226/2022. Il “nuovo” anno di prova presenta una sola novità di rilievo rispetto al “vecchio”, ossia lo svolgimento, oltre che del colloquio, anche di un test finale, sempre innanzi al Comitato di valutazione.

Ecco come si articola il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio:

  • bilancio di competenze iniziale redatto, entro il secondo mese di servizio, dal docente in anno di prova in collaborazione con il tutor;
  • patto per lo sviluppo professionale, stabilito tra dirigente scolastico e docente in anno di prova, sentito il docente tutor, sulla base del bilancio di competenze iniziale; in esso sono definiti gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le previste attività formative e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole;
  • attività formative (per un totale di 50 ore);
  • portfolio professionale (che contiene anche alcuni dei documenti prodotti e riportati nel presente elenco, come il bilancio di competenze iniziale e finale);
  • bilancio di competenze finale, stilato dal docenti in anno di prova con la supervisione del docente tutor, al fine di registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate e gli sviluppi ulteriori da ipotizzare;
  • colloquio innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
  • test finale (contestualmente al colloquio) innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
  • espressione parere da parte del Comitato;
  • valutazione finale del dirigente scolastico.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quando segue:

Sono una docente di scuola secondaria di II grado, assunta a tempo indeterminato su sostegno. Il 24 maggio ho ottenuto passaggio di ruolo interprovinciale su sostegno secondaria I grado in un comune diverso dalla mia residenza ma stessa provincia. Avrei bisogno due chiarimenti: 1. Dovendo fare un nuovo anno di prova, sarò soggetta sia a colloquio con comitato di valutazione interno alla scuola, sia con commissione esterna (come feci a luglio 2022 per il mio primo ruolo), oppure solo comitato interno? 2. Tra qualche giorno potrei fare domanda di assegnazione provvisoria per ricongiungimento al genitore nel mio comune di residenza (e del mio genitore)? Se sì, e se dovessi ottenerla, svolgerei l’anno di prova nel nuovo istituto?

D1. Dovendo fare un nuovo anno di prova, sarò soggetta sia a colloquio con comitato di valutazione interno alla scuola, sia con commissione esterna (come feci a luglio 2022 per il mio primo ruolo), oppure solo comitato interno? 

R2. No, non ci sarà nessuna commissione esterna. Questa, infatti, è prevista nell’ambito della procedura straordinaria di assunzione da GPS 2021/22 (e anche 2022/23), cui ha partecipato la nostra lettrice, ai fini dell’immissione e della conferma in ruolo. Pertanto, il prossimo anno scolastico la lettrice svolgerà l’anno di prova, per superare il quale dovrà ottenere la positiva valutazione del dirigente scolastico, in seguito al parere del Comitato dopo lo svolgimento del colloquio e del test finale.

D2. Tra qualche giorno potrei fare domanda di assegnazione provvisoria per ricongiungimento al genitore nel mio comune di residenza (e del mio genitore)? Se sì, e se dovessi ottenerla, svolgerei l’anno di prova nel nuovo istituto?

R2. Nel DM, disciplinante l’anno di prova, non è prevista la fattispecie in esame. Tuttavia, riteniamo che, svolgendo il servizio nel medesimo tipo di posto (e nel medesimo grado di istruzione), il predetto anno possa svolgersi anche in assegnazione provvisoria. A conferma di quanto sosteniamo, riportiamo quanto scritto nell’articolo 15/5 e nell’articolo 3/3 del citato DM 226/2022:

art. 3/3: Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali

art. 15/5: I dirigenti scolastici delle istituzioni in cui prestano servizio i docenti in periodo di prova organizzano le attività di accoglienza, formazione, tutoraggio, supervisione professionale … 

Dunque, nel DM non si parla di sede di titolarità ma piuttosto di sede di servizio. Aggiungiamo, inoltre, che l’USR Piemonte, nella nota n. 17229 del 24/11/2022, tra i casi in cui non si può svolgere l’anno di prova ha riportato quelli utilizzazione o di supplenza (art. 36 CCNL 2007) su altra tipologia di posto o classe di concorso, ma non l’assegnazione nel medesimo tipo di posto/classe di concorso/grado di istruzione di titolarità.

La lettrice, pertanto, qualora ottenga l’assegnazione provvisoria, dovrà fare presente la sua situazione al dirigente scolastico che si attiverà presso l’ATP della provincia della scuola assegnata.

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