La III Sezione Civile della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 36723 del 25 novembre 2021) è tornata sulla questione relativa al danno cagionato dall’alunno a se stesso, chiarendo che la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non presenta natura generica bensì da “contratto”, e specificando che l’accoglimento della domanda di iscrizione del minore, con la conseguente ammissione presso la scuola, instaura un “patto” dal quale origina a carico dell’istituto d’istruzione l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dello studente per tutto il tempo in cui fruisce della prestazione scolastica.
L’articolo Alunno si autolesiona: scuola e docente sono sempre responsabili? Una sentenza sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.
La III Sezione Civile della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 36723 del 25 novembre 2021) è tornata sulla questione relativa al danno cagionato dall’alunno a se stesso, chiarendo che la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non presenta natura generica bensì da “contratto”, e specificando che l’accoglimento della domanda di iscrizione del minore, con la conseguente ammissione presso la scuola, instaura un “patto” dal quale origina a carico dell’istituto d’istruzione l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dello studente per tutto il tempo in cui fruisce della prestazione scolastica.
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