Tra le novità, il bonus merito e la disconnessione dei prof
DI CARLO FORTE
Dirigenti scolastici ed Rsu alle prese con la contrattazione integrativa di istituto in ciascuna delle 8 mila scuole. Il termine finale, fissato dal nuovo contratto, dovrebbe essere il 30 novembre. Ma si tratta di un termine ordinatorio. Vale a dire: di un termine, decorso il quale, non decade il diritto delle parti di proseguire le trattative per trovare un accordo. La normativa generale e il nuovo contratto prevedono, però, che se non si giunge alla stipula del contratto in tempi congrui, il dirigente scolastico può provvedere a regolare autonomamente le materie sulle quali le parti non siano addivenute ad una mediazione.
Si tratta del cosiddetto potere di ordinanza, già utilizzato in passato dall’amministrazione centrale quando non si raggiunse un accordo sulla mobilità. E cioè di un istituto espressamente previsto dal decreto legislativo 165/2001, che è stato recepito nel nuovo contratto con l’articolo 7. C’è però un’eccezione per le materie che riguardano la ripartizione del fondo di istituto e le retribuzioni accessorie. In questi casi il dirigente, fermo restando il potere di provvedere provvisoriamente, è tenuto a continuare a trattare con le Rsu fino al raggiungimento dell’accordo.
In particolare, il comma 7 dello stesso articolo prevede che, qualora non si raggiunga l’accordo ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, il dirigente può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Ma è tenuto a proseguire le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo.
A questo proposito il contratto fissa in 45 giorni la durata ordinaria delle trattative e la facoltà di prorogarle per ulteriori 45 giorni. Ma anche in questo caso non si tratta di termini perentori. Tanto più che stesso comma 7 fa riferimento agli obblighi di correttezza e buona fede cui sono tenute le parti nel dare esecuzione al contratto. Le materie demandate dalla contrattazione collettiva nazionale al tavolo negoziale di istituto riguardano la fruizione dei diritti sindacali, la flessibilità oraria, i criteri di allocazione delle risorse per la formazione del personale, cosiddetto diritto alla disconnessione, l’utilizzo delle tecnologie informatiche, la sicurezza, la ripartizione del fondo di istituto e le retribuzioni accessorie.
Le novità di quest’anno riguardano, essenzialmente, il diritto alla disconnessione e la contrattazione del bonus merito. Per quanto riguarda la disconnessione, si fa riferimento alla facoltà, per i docenti e i non docenti, di non connettersi a internet al di fuori dell’orario di lavoro. Con l’avvento di internet, della posta elettronica e dei social, infatti, è prassi che le comuni cazioni che il dirigente scolastico invia ai docenti e al personale Ata non passino più attraverso lo strumento cartaceo delle note e delle circolari interne. I dirigenti scolastici, infatti, tendono a preferire la notifica tramite la pubblicazione sul sito internet dell’istituzione scolastica oppure tramite posta elettronica. Non sono rari caso in cui, addirittura, le comunicazioni passino attraverso i social come, per esempio, WhatsApp. Ciò determina una sorta di «reperibilità di fatto» non prevista da alcuna norma di legge o contrattuale. Che invade la sfera privata dei lavoratori per 24 ore al giorno e che, spesso, viene utilizzata senza tenere presente alcun termine di preavviso.
La contrattazione collettiva, dunque, ha demandato alla contrattazione di istituto la definizione di questa materia. Ma la locuzione utilizzata (diritto alla disconnessione) è del tutto impropria. Ciò che va contrattato, infatti, non può essere la compressione del tempo vitale spettante al lavoratore una volta decorso il termine della prestazione lavorativa. Quanto, invece, i tempi dell’orario di lavoro in cui il lavoratore sia tenuto ad informarsi circa gli ordini di servizio emanati dal dirigente. Bisogna inoltre tenere presente che l’obbligo di notifica resta a carico dell’amministrazione in quanto parte datoriale. Che deve provvedere, diligentemente, a verificare che le comunicazioni siano andate a buon fìne avendo cura di acquisire un cenno di ricevuta dei destinatari. Esattamente come avveniva quando le comunicazioni avvenivano in forma cartacea.
La contrattazione integrativa di istituto, dunque, deve semplicemente individuare i tempi della giornata lavorativa in cui il lavoratore deve preoccuparsi di adempiere all’obbligo di visionare le comunicazioni. Ma sempre entro l’orario di lavoro. In caso contrario si tratterebbe di reperibilità. Vale a dire: di una prestazione eccedente l’orario di lavoro dei docenti e dei non docenti. Che non può essere utilizzata perché il contratto non prevede le necessarie risorse economiche necessarie a retribuire il relativo impegno aggiuntivo. L’altra novità importante è la contrattualizzazione dei criteri per la determinazione dei compensi accessori dei docenti legati al merito. Il nuovo contratto sottoscritto il 19 aprile 2018 prevede, infatti, che la contrattazione integrativa di istituto debba individuare e regolare i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, «ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della leggen. 107/2015».
L’Aran, con le note 15209 del 29.08.2018 13029 del 19/07/2018, ha spiegato però che la contrattazione non può incidere sui criteri sostanziali fissati dalla legge Ma è competente per definire gli importi minimi e massimi da collegare alle materie oggetto della valorizzazione e la percentuale massima dei docenti ai cui assegnare le risorse. L’agenzia ha chiarito, inoltre, che la contrattazione deve riguardare sia il bonus del decorso anno scolastico 2017/2018 che quello relativo all’anno scolastico 2018/2019. Le risorse del bonus non possono essere utilizzate per scopi diversi dalla valorizzazione del personale docente, ma possono essere incrementate nel caso in cui i fondi destinati ad altri capitoli rimangano inutilizzati.
Così come previsto dall’articolo 9, comma 2 del contratto integrativo nazionale sul fondo per il miglioramento dell’offerta formativa del 1° agosto scorso, che così dispone: «Resta ferma la possibilità per la singola istituzione scolastica di definire con la contrattazione integrativa di istituto le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate nell’anno scolastico 2018-2019, anche per le finalità diverse da quelle originarie». La contrattazione d’istituto non ha competenza, invece, in merito alla definizione dei criteri sostanziali per l’individuazione dei docenti aventi titolo al bonus. Che devono essere individuati dal comitato di valutazione secondo i seguenti parametri fissati dal comma 129 della legge 107/2015: qualità dell’insegnamento, risultata i ottenuti e incarichi organizzativi svolti.
Fonte dell’articolo: Italia Oggi