Validità dei certificati e accertamento dufficio: in ALLEGATO dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà resa dallinteressato dal curatore o dal genitore

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I certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione attestanti stati, fatti e qualità personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di servizi pubblici”. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio, se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni

I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni, nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi, anche oltre i termini di validità nel caso in cui l’interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti – come si legge nel Regolamento dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Vincenzo Manzini” di San Daniele del Friuli (Ud) diretto, con grande competenza manageriale, dal dirigente scolastico dr.ssa Carla Cozzi – deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell’interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni previste dalla normativa e che affrontiamo successivamente in questo articolo.

Accertamenti d’ufficio

L’amministrazione scolastica è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell’atto. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà sono effettuati dall’amministrazione scolastica con le modalità previste all’art. 43 del D.P.R. 28.12.00, n. 445, consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. Qualora le dichiarazioni di cui al presente regolamento presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi come si legge nel Regolamento dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Vincenzo Manzini” di San Daniele del Friuli (Ud) – è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

Dichiarazioni sostitutive presentate ai privati

Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. Ai fini dei controlli l’amministrazione scolastica individua e rende note le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio.

Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni

L’amministrazione scolastica ed il personale dipendente, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per i provvedimenti adottati sulla base di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio come si legge nel brillante Regolamento dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Vincenzo Manzini” di San Daniele del Friuli (Ud) diretto dal dirigente scolastico dr.ssa Carla Cozzi, esperta qualificata di management e di didattica – la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dell’atto di notorietà, rese a norma delle disposizioni del presente regolamento.

Le violazioni ai doveri d’ufficio

Costituiscono, violazioni dei doveri d’ufficio per il personale addetto:

  • la richiesta di certificati nei casi in cui vi sia l’obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva
  • il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati, fatti e qualità personali mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento.

La non veridicità del contenuto della dichiarazione

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. – Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente regolamento è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del presente regolamento sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Osservanza di norme

Per quanto non espressamente nei regolamenti di Istituto, saranno osservate le norme statali contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni e tutte le circolari e direttive emanate dallo Stato. Le norme di legge e le disposizioni emanate successivamente dallo Stato aventi effetti modificativi e/o integrativi degli eventuali regolamenti adottati prevalgono, in quanto applicabili, sullo stesso e, pertanto, vanno osservate nelle more della modifica del presente da parte dei competenti organi.

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