Vaccino Covid, assenza giustificata senza decurtazione stipendio per docenti e ATA. Malattia in caso di postumi (TABELLA trattenute)

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Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, nonostante il rientro di docenti, ATA e dirigenti scolastici dal 1° aprile non vaccinati. ATA e dirigenti scolastici sono rientrati in servizio con piene mansioni, i docenti sono in servizio su 36 ore settimanali impegnati in attività non a contatto con gli alunni. Ricordiamo la normativa relativa all’assenza e alla malattia per il vaccino anti Covid.

Docenti e ATA che devono assentarsi dal servizio per sottoporsi alla somministrazione del vaccino, possono usufruire dei permessi per visita specialistica senza alcuna decurtazione stipendiale.

A prevederlo è l’articolo 31, comma 5, del dl 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69:

L’assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche

per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata.

La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

Malattia e trattenute

In caso di postumi del vaccino, il personale scolastico può assentarsi dal lavoro. L’assenza è giustificata come malattia ordinaria.

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, 2022-05-08 08:59:00, Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, nonostante il rientro di docenti, ATA e dirigenti scolastici dal 1° aprile non vaccinati. ATA e dirigenti scolastici sono rientrati in servizio con piene mansioni, i docenti sono in servizio su 36 ore settimanali impegnati in attività non a contatto con gli alunni. Ricordiamo la normativa relativa all’assenza e alla malattia per il vaccino anti Covid.
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