Utilizzo dei social network e dei blog a scuola, diamoci un regolamento. Scaricane un esempio

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L’utilizzo dei “Blog” e dei “Social-network” è cosa assai diffusa anche nelle scuole. Regolamentarne l’uso risulta molto importante. Per farlo è necessario far riferimento, in primis, alla normativa e successivamente al valore delle due espressioni.

I blog

Con l’espressione “Blog” si intende un particolare tipo di sito web concepito principalmente come contenitore di testo (per es. come diario o come organo di informazione) aggiornabile in tempo reale, in cui i contenuti vengono visualizzati in forma anti-cronologica (dal più recente al più lontano nel tempo). In genere il blog è gestito da uno o più blogger che pubblicano, più o meno periodicamente, contenuti multimediali, in forma testuale o in forma di post.

I social-network

Con l’espressione “social-network” – si legge nel regolamento del Liceo delle Arti di Trento e Rovereto “Vittoria-Bonporti-Depero” diretto brillantemente dalla Dirigente scolastico Prof.ssa Daniela Simoncelli, il cui regolamento prendiamo come eccellente esempio di “Buona scuola” – si intende una versione telematica delle “reti sociali”, ovvero una delle forme più attuali ed evolute di comunicazione che riunisce un qualsiasi gruppo di persone connesse tra loro da diversi legami sociali, che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari.

Il profilo

Con l’espressione “profilo” si intende un account internet all’interno di un sistema digitale attraverso il quale accedere ad un servizio e/o ad ottenerne la sua personalizzazione.

Sul trattamento dei dati

La normativa di riferimento per il trattamento dei dati sono il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e il DLgs. 196/2003 così come modificato dal DLgs. 101/2018 (Integrazione e modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali 196/2003).

In particolare:

  • secondo l’art 4, paragrafo 1, n. 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito indicato come “Regolamento”) si intende per «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
  • l’art.4, paragrafo 1, n.7 del Regolamento individua il Titolare ne “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali […]”;
  • “Titolare del trattamento” è l’Istituto scolastico stesso, legalmente rappresentato dal Dirigente scolastico pro tempore;
  • il Titolare è tenuto all’applicazione del Regolamento;
  • l’art. 9, par. 1, del Regolamento stabilisce che “è vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.”
  • Al par. 2, tale divieto non si applica se si verifica che “il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri
  • la diffusione di dati personali, una delle altre operazioni previste dal Regolamento nella definizione di “trattamento” (art. 4, n. 2), è specificata dall’art. 2-ter del D.Lgs. 101/2018 come “il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione” e è ammessa da parte delle P.A. unicamente quando è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento (conformemente all’art. 6, par. 1, lett. c, Regolamento).
  • in base al principio di minimizzazione, i soggetti pubblici sono tenuti a ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante altre modalità che permettano di identificare l’interessato

A cosa serve un regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento dei siti internet, dei social network e dei blog istituzionali

Il regolamento serve a disciplinare la gestione ed il funzionamento dei siti internet, dei social network e dei blog istituzionali dell’istituto scolastico che lo adotta; definisce, inoltre, le modalità di pubblicazione e di accesso ai documenti nonché di ogni altra informazione in esso contenuto in accordo con la Legge 547/1993 (criminalità informatica), al Regolamento UE 2016/679 (cd. GDPR 2016/679 in materia di tutela dei dati personali) e alla DLgs. 196/2003 così come modificato dal DLgs. 101/2018 (Integrazione e modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali 196/2003).

Il valore per l’esternazione della libertà di pensiero e di espressione

È fondamentale riconoscere internet e i social network quali strumenti fondamentali per l’esternazione della libertà di pensiero e di espressione, così come sancito dall’art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. In Internet e nei social network c’è un’opportunità per rafforzare i rapporti tra le tre scuole ad esso appartenenti, gli studenti, le famiglie ed enti e associazioni del territorio e li considera un luogo di libero scambio ed accesso alle informazioni, senza alcuna discriminazione.

Gli importanti media

La scuola – si legge nel regolamento del Liceo delle Arti di Trento e Rovereto “Vittoria-Bonporti-Depero” – deve riconoscere i propri siti internet, social network e blog istituzionali quali importanti media per la libera espressione della collettività in generale, nonché strumenti fondamentali per la promozione delle notizie, dell’immagine e delle peculiarità della scuola, la quale, nel suo Profilo educativo, culturale e professionale si propone come obiettivo l’educazione all’immagine e alla sua valenza comunicativa, anche attraverso il web e gli strumenti audiovisivi, nonché l’impiego funzionale e appropriato degli strumenti multimediali, a supporto dello studio, della ricerca, dell’attività progettuale e laboratoriale.

I siti internet, i social network ed i blog istituzionali

I siti internet, i social network ed i blog istituzionali sono risorse che devono essere utilizzate in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell’Istituto stesso e sono da intendersi come fonte di informazione per la finalità di promozione dell’Istituto, documentazione ed informazione in generale. I social network ed i blog sono da considerarsi come supporto e completamento dei siti web istituzionali. Tali profili, pertanto, dovranno essere utilizzati in coerenza con le funzioni e gli obiettivi della scuola, così come esplicitati nel Progetto di Istituto. Tale regolamentazione – si legge nel regolamento del Liceo delle Arti di Trento e Rovereto “Vittoria-Bonporti-Depero” diretto dalla DS Prof.ssa Daniela Simoncelli, esempio di grande professionalità e strepitosa capacità manageriale – mira, dunque, a garantire la libertà di espressione e di pensiero della collettività, tutelando e condannando, al contempo, eventuali abusi o attività illecite accertate.

REGOLAMENTO SOCIAL E BLOG

, 2022-11-24 07:40:00, L’utilizzo dei “Blog” e dei “Social-network” è cosa assai diffusa anche nelle scuole. Regolamentarne l’uso risulta molto importante. Per farlo è necessario far riferimento, in primis, alla normativa e successivamente al valore delle due espressioni.
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