Trasferimento provinciale: quando scatta il vincolo triennale

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Per il docente trasferito in un comune della provincia di titolarità il vincolo triennale dipende dalla tipologia di preferenza espressa nella domanda

Una lettrice ci scrive:

Lo scorso anno ho ottenuto il trasferimento all’interno della stessa provincia, quest’anno posso ripetere la domanda di mobilità sempre nella stessa provincia tentando così un ulteriore avvicinamento a casa?

Per poter fornire risposta alla nostra lettrice è indispensabile sapere su quale tipologia di preferenza è stata soddisfatta nel trasferimento provinciale ottenuto. Il vincolo triennale dipende, infatti, dalla tipologia di preferenza

Le preferenze esprimibili nella domanda di trasferimento possono essere su specifica scuola (preferenza analitica) o su comune, distretto o sull’intera provincia (preferena sintetica)
La tipologia di preferenza sulla quale il docente è soddisfatto nella domanda di trasferimento provinciale è determinante per il vincolo triennale al quale il docente trasferito potrebbe essere sottoposto.

Vincolo triennale dopo mobilità provinciale

Come indicato nell’art.2 comma 2 del CCNI 2022 e ribadito nell’Ordinanza Ministeriale n.36 del 1/03/2023, ” il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase, attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale

Il vincolo triennale, quindi, scatta in seguito al movimento ottenuto con preferenza analitica o anche con preferenza sintetica nel comune, nel caso di trasferimento nel comune di titolarità da posto comune a sostegno e viceversa o in seguito a mobilità professionale (passaggio di cattedra e passaggio di ruolo) sempre nel comune di titolarità

Quando non si applica il vincolo triennale

Il vincolo triennale non si applica nei seguenti casi:
a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022 e alle condizioni previste dal suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza

b) ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa

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